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Legislatura X

Riferimenti normativi

Articolo 23 del Regolamento del Senato della Repubblica, approvato il 17 e il 30 novembre 1988

Art. 23
1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i Senatori designati dai Gruppi parlamentari, con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventiquattro componenti della Giunta per gli affari delle Comunità europee.
2. La Giunta ha competenza generale sulle materie direttamente connesse all'attività ed agli affari delle Comunità europee ed alla attuazione degli accordi comunitari.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.
4. Spetta in particolare alla Giunta esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, e successive modificazioni ed integrazioni, sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'art. 142. La Giunta esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.