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Legislatura V

Riferimenti normativi

Regolamento del Senato, approvato il 18 giugno 1948, modificato il 17 luglio 1968
Regolamento del Senato, approvato il 17 febbraio 1971, art. 23, art. 50 e artt. 142-144

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Regolamento del Senato della Repubblica, Modificazioni approvate dal Senato il 17 luglio 1968

Dopo l'art. 21 è inserito il seguente:
"Art. 21-bis
L'esame da parte delle Commissioni permanenti dei disegni di legge, delle relazioni presentate dal Governo, e degli affari concernenti l'applicazione degli accordi sulle Comunità europee deve essere preceduto dal parere di una Giunta composta di 22 membri nominata dal Presidente del Senato."

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Regolamento del Senato della Repubblica, approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971

Art. 23
Giunta per gli affari delle Comunità europee
1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i senatori designati dai gruppi parlamentari e con riguardo alla consistenza numerica dei gruppi stessi, i ventidue componenti della giunta per gli affari delle Comunità europee. Spetta alla giunta esprimere il parere sui disegni di legge concernenti l'applicazione
degli accordi relativi alle Comunità europee ed esaminare gli affari e le relazioni di cui all'art. 142. Essa è chiamata altresì ad esprimere il proprio parere nelle ipotesi previste dagli articoli 143 e 144.
2. Si applicano alla giunta, per quanto possibile, le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente, ad eccezione delle norme di cui al comma 2 dell'art. 50.
[...]
Art. 50
Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.
2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.
3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.
[...]
Art. 142
Discussione degli affari e delle relazioni concernenti le Comunità europee
1. Su domanda del Governo o di otto Sentori o di un quinto dei Senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo, la Giunta per gli affari delle Comunità europee può disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle Comunità, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente partecipano alle riunioni della Giunta, senza voto deliberativo, i Senatori componenti la delegazione italiana al Parlamento europeo che non facciano parte della Giunta stessa.
3. La Giunta, integrata nel modo previsto nel comma precedente, esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige una propria relazione per l'Assemblea.
4. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3° Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della Giunta. [...]

Art. 143
Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali
1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia.
2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3a Commissione permanente, e, se del caso, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta. [...]

Art. 144
Esame degli atti normativi delle Comunità europee
1. Le Commissioni possono prendere in esame gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità, riguardanti materie di loro competenza al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative dal parte del Parlamento o del Governo.
La 3a Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee possono richiedere o essere richieste di esprimere il proprio parere.
2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.