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Legislatura I

Riferimenti normativi

Legge 21 ottobre 1950, n. 841, Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. *

Art. 1
Il Governo della Repubblica è autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 20, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria. La determinazione dei territori stessi sarà fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge.

Art. 2
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonché dell'Ente autonomo del Flumendosa, che adempiano, nei territori che saranno determinati ai sensi dell'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, all'Opera per la valorizzazione della Sila. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 3
Gli enti, di cui al precedente articolo, provvedono alla preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria e agraria in tutti i territori di cui all'art. 1 della presente legge ed alla esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione.

 

*La presente legge è stata abrogata dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.