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Legislatura XV

Riferimenti normativi

Mozione n. 1-00020 per l'istituzione di una commissione speciale sui diritti umani, approvata nella seduta del 7 febbraio 2007 (ANDREOTTI, BACCINI, BAIO, IOVENE, MANTICA, MARTONE, PETERLINI, PIANETTA, SILVESTRI, STIFFONI)

 

Il Senato, premesso che:

i diritti umani sono patrimonio e conquista dell'umanità, e devono trovare corpo e tutela nelle Istituzioni di tutti i Paesi del mondo. Essi si sono recentemente sviluppati, determinando una consapevolezza sempre maggiore in ambito mondiale, anche se sfuggono ad una nomenclatura rigida, in quanto espressione della persona;

l'Italia ha da sempre prestato molta attenzione e sensibilità nei confronti della difesa dei diritti umani e dei diritti delle persone, e li ha cristallizzati nella Costituzione, all'articolo 2, secondo cui «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo»;

tradizionalmente i temi dei diritti umani hanno avuto grande attenzione da parte del Senato, dei suoi Presidenti, di tutti i Gruppi parlamentari e dell'intera Assemblea;

il Senato ha dedicato al tema dei diritti umani l'attività di un Comitato contro la pena di morte nella XIII Legislatura, e di una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani nella XIV Legislatura;

il Comitato contro la pena di morte è stato istituito dalla Presidenza del Senato nella XIII Legislatura per affrontare i temi della pena di morte, svolgendo un importante ruolo di stimolo, sia in Italia che a livello internazionale, attraverso missioni presso molti Stati, per sollecitare da un lato l'impegno dei loro Parlamenti e dei loro Governi, dall'altro per dare vita ad un proficuo dialogo con la società civile e l'opinione pubblica di tali Paesi;

nella XIV Legislatura, l'Assemblea ha approvato la mozione 1-00020 con la quale ha deliberato di istituire una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

la Commissione straordinaria per i diritti umani è riuscita a caratterizzarsi come uno dei soggetti qualificati a muoversi con autorevolezza all'interno del mondo dei diritti umani;

la Commissione straordinaria si è fatta apprezzare per la grande apertura alla società civile, operando in collegamento con le organizzazioni che si occupano dei diritti fondamentali della persona, in particolare le organizzazioni non governative e le associazioni che si occupano di solidarietà internazionale e diritti umani;

l'intensità e la particolarità dell'attività della Commissione straordinaria per i diritti umani è stata tale da suscitare l'interesse di studiosi e università, tanto da alimentare numerose richieste per lo svolgimento di stage presso di essa, che saranno da valutare positivamente anche in avvenire;

le esperienze del Comitato contro la pena di morte della XIII Legislatura e della Commissione straordinaria per i diritti umani della XIV Legislatura hanno dimostrato come la materia dei diritti umani, e più in generale del rispetto dei diritti fondamentali della persona, siano estremamente complessi e richiedano un'attività specifica, coordinata ed organica;

durante le numerose missioni effettuate all'estero, sia il Comitato contro la pena di morte sia la Commissione straordinaria per i diritti umani hanno registrato una forte richiesta di collaborazione da parte dei Parlamenti dei Paesi visitati;

da tempo nel mondo i rapporti fra Parlamenti si vanno intensificando sotto forme diverse, dando vita ad un processo che va favorito per promuovere gli istituti di democrazia rappresentativa;

il rapporto conclusivo dell'attività dalla Commissione straordinaria per i diritti umani, presentato il 26 gennaio 2006, auspicava tra l'altro l'istituzione in Senato di una Commissione speciale per i diritti umani nella XV Legislatura;

considerato inoltre che:

il processo di globalizzazione in atto rende indispensabile riconoscere piena tutela ai diritti fondamentali della persona, affinché i diritti umani, intesi nella loro accezione più ampia, possano realmente affermarsi come «Legge dei Popoli»;

esiste oggi una pluralità di soggetti, istituzionali e non, che operano a diversi livelli (locale, nazionale, internazionale) per la promozione e la tutela dei diritti umani, e che a tale scopo intrattengono relazioni di scambio e sensibilizzazione con le controparti istituzionali (Organismi internazionali, Governi, Parlamenti, Amministrazioni locali);

l'istituzione del Tribunale penale internazionale e del Consiglio per i diritti umani, già Commissione ONU sui diritti umani, rappresentano alcuni tra i più rilevanti progressi per l'affermazione di un sistema di giustizia sovranazionale e di strumenti efficaci di promozione e tutela dei diritti umani su scala globale;

i Parlamenti di numerosi Paesi europei, come Germania, Irlanda, Francia, Spagna, Ungheria, e di altri Paesi come l'Australia e il Canada, hanno ritenuto di dare vita a Commissioni che in forma permanente si occupino di diritti umani, mentre il Congresso degli Stati Uniti d'America ha istituito nella Camera dei rappresentanti una sottocommissione all'interno della Commissione per gli affari internazionali;

rilevata l'opportunità di procedere in futuro — come in altri Parlamenti — alla costituzione di un organismo permanente, in modo tale da permettere al Senato di onorare la sua tradizione nell'impegno per la promozione dei diritti fondamentali delle persone;

considerata l'esigenza di provvedere all'immediata istituzione di un organismo ad hoc;

auspicando che il lavoro di tale organismo possa contribuire a creare le premesse per l'istituzione, anche in Italia, della Commissione indipendente sui diritti umani, come raccomandato dalla stessa Assemblea generale delle Nazioni Unite;

delibera di istituire una Commissione speciale per la tutela e la promozione dei diritti umani, costituita da 25 componenti in ragione della consistenza dei Gruppi stessi;

la Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari;

la Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa, in ordine ai quali può prendere contatto con istituzioni nazionali o di altri Paesi e con organismi internazionali; a tal fine la Commissione può effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell'esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in allegato al documento prodotto dalla Commissione competente , ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento;

delibera, inoltre, di intraprendere l'iter di costituzione della Commissione permanente dei diritti umani, al fine di garantire la tutela e la promozione costante dei diritti fondamentali delle persone.