Legislatura VI
Riferimenti normativi
Regolamento del Senato approvato il 17 febbraio 1971, art. 24
Art. 24. Commissioni speciali
Quando il Senato disponga la nomina di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso le designazioni dei Gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.
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Mozione n. 1-00001 per la ricostituzione della Commissione speciale per l'ecologia, approvata dal Senato il 19 luglio 1972
Il Senato,
ritenuto - dopo la positiva esperienza fatta sul finire della scorsa Legislatura - che i problemi relativi alla difesa dell'ambiente naturale debbano trovare, anche nella presente Legislatura, una sede apposita di esame, al fine di consentire l'inquadramento dei problemi stessi in una visione d'assieme che è l'unica in grado di suggerire provvedimenti adeguati; ritenuta, in particolare, l'opportunità che i lavori già iniziati nella materia in questione siano proseguiti e portati a termine, delibera di istituire nuovamente - ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Senato - una Commissione speciale che, anche a mezzo di indagini conoscitive ed avvalendosi della consulenza di esperti, nonché, se del caso, in raccordo con gli organismi nazionali preposti alla ricerca scientifica e con le Regioni:
a) individui le carenze della legislazione italiana in materia di ambiente naturale e di prevenzione e repressione delle alterazioni dello stesso;
b) stimoli l'azione dell'Italia in seno agli organismi internazionali, anche in vista dell'adesione ad accordi esistenti e della promozione di ulteriori intese;
c) esprima pareri, dal punto di vista ecologico, alle Commissioni permanenti sulle questioni e sui disegni di legge ad esse affidati;
d) riferisca, se del caso, all'Assemblea ed assuma eventuali iniziative legislative, secondo il disposto degli articoli 50 ed 80 del Regolamento.