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Legislatura V

Riferimenti normativi

Regolamento del Senato approvato il 18 giugno 1948, art. 22
Mozione n. 1-00077, approvata il 28 maggio 1971 dal Senato della Repubblica

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Regolamento del Senato approvato il 18 giugno 1948, art. 22

Art. 22
Il Senato può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.

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Mozione n. 1-00077 per la istituzione della Commissione speciale per l'ecologia, approvata dal Senato il 28 maggio 1971

Il Senato,
accertata - sulla base dei risultati raggiunti dall'apposito Comitato di orientamento sui problemi dell'ecologia, istituito il 26 febbraio 1971, e delle informazioni comunicate ai senatori - la gravità delle alterazioni arrecate all'ambiente naturale e valutati i pericoli di un ulteriore deterioramento dell'equilibrio dei fattori naturali;
ritenuta la necessità di un aggiornamento della normativa vigente, anche alla luce della legislazione dei Paesi stranieri e delle direttive e raccomandazioni di organismi internazionali, nonché di misure urgenti e di ampia portata che valgano a rimediare ai danni già verificatisi e pongano in essere le prevenzioni ancora possibili;
impegna il Governo: a rendere edotto il Senato delle iniziative e delle soluzioni che si propone di adottare, nei diversi settori di sua competenza, e dei passi che intende compiere, anche in sede internazionale, per fronteggiare efficacemente i suaccennati pericoli incombenti sulla salute e sulla vita stessa dell'uomo; a porre la difesa dell'ambiente naturale tra i principali obiettivi perseguiti, anche in sede di programmazione dello sviluppo della economia e della società italiana, dalla politica governativa e dall'azione amministrativa;
delibera, altresì, di istituire, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, una Commissione speciale che, anche a mezzo di indagini conoscitive ed avvalendosi della consulenza di esperti:
a) individui le carenze della legislazione italiana in materia di tutela dell'ambiente naturale e di prevenzione e repressione delle alterazioni dello stesso;
b) stimoli l'azione dell'Italia in seno agli organismi internazionali, anche in vista della adesione ad accordi esistenti e della promozione di ulteriori intese;
c) esprima pareri, dal punto di vista ecologico, alle Commissioni permanenti sulle questioni e sui disegni di legge ad esse affidati;
d) riferisca, se del caso, all'Assemblea ed assuma eventuali iniziative legislative, secondo il disposto degli articoli 50 ed 80 del Regolamento.