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Legislatura XIV

Riferimenti normativi

Mozione Caruso Antonino ed altri n. 1-00004, approvata il 13 dicembre 2001 con un emendamento dal Senato

Il Senato, premesso:

che, con la legge 27 maggio 1991, n.176, l'Italia ha ratificato e ha dato esecuzione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo già era stata oggetto di specifica enunciazione nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959, oltre che riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - , nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo; che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo, il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima sia dopo la nascita;che gli Stati firmatari della Convenzione riconoscono che "in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolari difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione" e riconoscono, del pari, "l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo";che questa ispirazione di fondo regge l'insieme dei 54 articoli della Convenzione;che devono, in particolare, richiamarsi le disposizioni contenute negli articoli 6, 14, 17, 23, 27, 30 e 33, nei quali si afferma che: a) ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita e gli Stati si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo; b) gli Stati devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; c) gli Stati riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-mediae vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzate a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché la sua salute fisica e mentale; d) gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente e mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità; e) gli Stati parti riconoscono la necessità di adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze;

che, alla luce delle norme richiamate, risulta necessaria l'acquisizione coordinata e integrata di tutte le informazioni utili per consentire l'adozione di misure legislative, amministrative e sociali idonee a garantire la piena osservanza da parte dell'Italia di questa Convenzione internazionale e di tutti gli altri atti internazionali ed europei aventi come fine la più compiuta tutela dei minori;che nella Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia del 30 settembre 1990 lo Stato italiano si era impegnato a cooperare sul piano internazionale e a predisporre un piano d'azione nazionale, piano che di fatto non è stato mai approvato;

tenuto conto delle disposizioni dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato;

che nella passata legislatura fu istituita dal Senato una Commissione speciale in materia d'infanzia con il compito di perseguire gli obiettivi sopra ricordati e che, anche in tale ambito, fu affidata alla detta Commissione la trattazione di varie proposte a diverso titolo attinenti alla condizione del minore;che la suddetta Commissione speciale, istituita con deliberazione dell'Assemblea in data 2 ottobre 1996, ha iniziato i propri lavori nel mese di luglio 1998 e ha tenuto complessivamente 58 sedute, nel corso delle quali, anche dando luogo a numerose audizioni di esperti, ha esaminato i seguenti disegni di legge: atto Senato n. 130 e abbinati e atto Senato n. 2625 e abbinati, pervenendo alla redazione dei testi finali ed all'approvazione della legge 3 agosto 1998, n.269, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", e della legge 28 marzo 2001, n.149, recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante ''Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori'', nonché al Titolo VIII del primo libro del codice civile";

che, ciononostante, gli impegni assunti dal Governo italiano attraverso il "Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001" non hanno ancora trovato completo ed esaustivo riscontro in concrete iniziative;

che giova altresì sottolineare che, sempre nel corso della passata legislatura, la Commissione speciale aveva iniziato l'esame di numerosi altri disegni di legge, fra i quali quelli recanti tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa (atto Senato n. 4716); norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet (atto Senato n. 4560); istituzione del servizio di psicologia scolastica (atto Senato n. 3866); nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e di divorzio e regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni di giudice tutelare (atto Senato n. 3671); istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (atto Senato n. 2683); norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (atto Senato n. 2546); norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (atto Senato n. 2539);

che vi è dunque la piena convinzione della necessità di continuare a perseguire gli obiettivi elencati, al fine di concedere e garantire ai fanciulli una protezione speciale, in uno spirito di pace, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

delibera di istituire una Commissione speciale competente in materia di infanzia e di minori, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, composta di ventinove membri, avente le medesime caratteristiche di quella stessa che ebbe a svolgere la propria opera nel corso della XIII legislatura.