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Legislatura XIII

Riferimenti normativi

Mozione Salvato e altri n.1-00006, approvata il 2 ottobre 1996 dal Senato
Mozione D'Onofrio e altri n. 1-00032, approvata il 2 ottobre 1996 dal Senato

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Mozione Salvato e altri n.1-00006, approvata il 2 ottobre 1996 dal Senato

Il Senato, premesso:

che la condizione delle bambine e dei bambini nel mondo è grave e preoccupante, per il degrado crescente delle condizioni di vita legate alla malnutrizione, al commercio di organi, alla prostituzione infantile, al prematuro accesso al mercato del lavoro, alla violazione, in generale, dei diritti fondamentali e, in particolare, dei diritti dei minori sanciti dall'ONU, secondo cui l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa"; che la condizione dell'infanzia è conseguenza di assetti economici, sociali, culturali, giuridici; non accettarla passivamente significa voler modificare profondamente quegli assetti, rompere apparenti equilibri dati e dinamiche apparentemente oggettive; il degrado della condizione dell'infanzia è la faccia più visibile di un degrado sociale complessivo in cui le bambine e i bambini sono vittime, più di altri, per la loro fragilità e la loro vulnerabilità; che in Italia il disagio dell'infanzia è quantitativamente forte e qualitativamente crescente, derivante da molteplici cause, soprattutto per quanto riguarda i circa dieci milioni di bambini sotto i quattordici anni: calo dell'offerta dei servizi sanitari ed assistenziali, dispersione scolastica, problemi economico-finanziari, mancanza di servizi culturali e ricreativi, nuove povertà, solitudine, emarginazione, abusi fisici, lavorativi e psicologici, coinvolgimento in attività sempre più macro-criminali, tossico e tele-dipendenze;
considerato: che cinque anni dopo la elaborazione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata dallo Stato italiano con legge 27 maggio 1991, n. 176, il fondo ivi previsto non è mai stato versato e conseguentemente non si sono mai attuati interventi concreti; che nella Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia (30 settembre 1990) lo Stato italiano si era impegnato a cooperare sul piano internazionale e a predisporre un piano d'azione nazionale, piano che non è mai stato approvato e neppure predisposto; che manca in Italia un coordinamento delle azioni delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, in materia di infanzia;
rilevata l'opportunità di procedere al più presto alla costituzione di una commissione permanente,
il Senato delibera di istituire una Commissione speciale, costituita da ventotto componenti, competente in materia d'infanzia, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.

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Mozione D'Onofrio e altri n. 1-00032, approvata il 2 ottobre 1996 dal Senato

Il Senato, premesso:

che l'Italia ha ratificato con legge 27 maggio 1991, n. 176, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989; che gli Stati parti della Convenzione si dichiarano "convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessaria per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità";
che, come indicato nella dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica ed intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica sia prima che dopo la nascita"; che gli Stati parti della Convenzione riconoscono che "in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolari difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione" e riconoscono, del pari, "l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo"; che questa ispirazione di fondo regge l'insieme dei 54 articoli della Convenzione, ai quali gli scriventi si richiamano integralmente, con riferimento particolare agli articoli qui di seguito indicati; che infatti espressamente si afferma all'articolo 1 della Convenzione che "si intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai 18 anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato sia divenuto prima maggiorenne"; che all'articolo 6 si afferma che "ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita" e che gli Stati "si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo"; che all'articolo 14 si afferma che gli Stati "devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione"; che all'articolo 19 si afferma che gli Stati parti "adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, dei tutori o del tutore o di chiunque altro se ne prenda cura"; che all'articolo 23 si afferma che gli Stati parti "riconoscono che un fanciullo fisicamente e mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità"; che all'articolo 27 si afferma che gli Stati parti "riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale", che "i genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo"; che gli Stati parti "sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio"; che all'articolo 30 si afferma che "negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare religione o di avvalersi della propria lingua in comune conglialtri membri del suo gruppo"; che all'articolo 32 si afferma che gli Stati parti "riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale" e che di conseguenza gli Stati parti "devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo"; che all'articolo 33 si afferma che gli Stati parti "devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze"; che all'articolo 34 si afferma che gli Stati parti "si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura articolata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire:
A) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite;
B) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;
C) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici"; che all'articolo 35 si afferma che gli Stati parti "devono prendere ogni iniziativa appropriata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualsiasi forma"; che risulta pertanto necessaria l'acquisizione coordinata ed integrata di tutte le informazioni utili per consentire l'adozione di misure legislative, amministrative, sociali ed educative idonee a garantire la piena osservanza da parte dell'Italia di questa Convenzione internazionale e di tutti gli altri atti internazionali ed europei aventi come fine la più compiuta tutela degli infanti e dei minori,
delibera di istituire una Commissione speciale, costituita da ventotto componenti, competente in materia di infanzia e di minori ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.