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Legislatura XI

Riferimenti normativi

Risoluzione Gerardo Bianco e altri n. 6-00001, approvata il 23 luglio 1992 dalla Camera
Ordine del giorno Gava ed altri, approvato il 23 luglio 1992 dal Senato
Mozione Gerardo Bianco e altri n. 1-00147, approvata il 4 marzo 1993 dalla Camera (proroga)
Mozione Gava ed altri n. 1-00088, approvata il 4 marzo 1993 dal Senato (proroga)
Legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1

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Risoluzione Gerardo Bianco e altri n. 6-00001, approvata il 23 luglio 1992 dalla Camera

La Camera,
considerato il dibattito da tempo in atto fra le forze politiche, gli studiosi e nel paese sulla opportunità di una revisione organica della Costituzione;
richiamate le considerazioni esposte dal Presidente della Repubblica dinanzi al Parlamento in seduta comune circa l'opportunità di «una Commissione bicamerale con il compito di una globale ed organica revisione della Costituzione nell'articolazione delle diverse istituzioni»;
Valutata la documentazione predisposta dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica circa le diverse modalità con cui tale Commissione speciale può essere istituita ed i poteri che le possono essere attribuiti;
viste le mozioni presentate sull'argomento dai vari gruppi parlamentari e l'ampio dibattito seguitone;
ritenuto compito primario della XI legislatura procedere ad una organica revisione della Carta costituzionale che, pur senza modificare le linee fondamentali del sistema repubblicano, adegui concretamente i poteri istituzionali alle esigenze profondamente mutate della società nazionale,
delibera
di istituire a norma dell'articolo 22, comma 2, del proprio regolamento una Commissione di trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera su designazione dei gruppi parlamentari, provvista dei poteri e dei mezzi conoscitivi e di indagine previsti dai regolamenti parlamentari.
Tale Commissione costituirà, con l'eguale Commissione che il Senato vorrà parallelamente istituire, una Commissione denominata «Commissione parlamentare per le riforme istituzionali» composta in modo da rispecchiare complessivamente la proporzione fra i gruppi presenti in Parlamento.

La Commissione:
a) è presieduta da un suo componente eletto dalla Commissione stessa;
b) elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari che, insieme con il Presidente, formano l'Ufficio di Presidenza;
c) esamina le proposte di revisione costituzionale concernenti la parte seconda della Costituzione ed i disegni di legge in materia elettorale presentati alle Camere nella legislatura in corso ed elabora un progetto organico di revisione dei suddetti titoli della Costituzione, comprensivo dei sistemi elettorali per gli organi costituzionali.

La Commissione formula i progetti ai quali sarà pervenuta entro sei mesi dalla sua costituzione, nella previsione che con legge costituzionale le vengano conferiti poteri referenti nei confronti della Camera per la formulazione delle proposte di revisione della costituzione.

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Ordine del giorno Gava ed altri, approvato il 23 luglio 1992 dal Senato

"Il Senato,
considerato il dibattito da tempo in atto fra le forze politiche, gli studiosi e nel Paese sulla opportunità di una revisione organica della Costituzione;
richiamate le considerazioni esposte dal Presidente della Repubblica dinanzi al Parlamento in seduta comune circa l'opportunità di "una Commissione bicamerale con il compito di una globale ed organica revisione della Costituzione nell'articolazione delle diverse istituzioni";
valutata la documentazione predisposta dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati circa le diverse modalità con cui tale Commissione speciale può essere istituita ed i poteri che le possono essere attribuiti;
viste le mozioni presentate sull'argomento dai vari Gruppi parlamentari e l'ampio dibattito seguitone;
ritenuto compito primario della XI legislatura procedere ad una organica revisione della Carta Costituzionale che, pur senza modificare le linee fondamentali del sistema repubblicano, adegui concretamente i poteri istituzionali alle esigenze profondamente mutate della società nazionale;
delibera di istituire a norma dell'articolo 24 del proprio Regolamento una Commissione di trenta senatori, nominati dal Presidente del Senato su designazione dei Gruppi parlamentari, provvista dei poteri e dei mezzi conoscitivi e di indagine previsti dai Regolamenti parlamentari. Tale Commissione costituirà, con l'eguale Commissione che la Camera dei Deputati vorrà parallelamente istituire, una Commissione denominata "Commissione Parlamentare per le riforme istituzionali" composta in modo da rispecchiare complessivamente la proporzione fra i Gruppi presenti in Parlamento.
La Commissione:
a) è presieduta da un suo componente eletto dalla Commissione stessa;
b) elegge nel suo seno due Vice-Presidenti e due Segretari che, insieme con il Presidente, formano l'Ufficio di Presidenza;
c) esamina le proposte di revisione costituzionale concernente i titoli I, II, III, IV e V della Parte Seconda della Costituzione ed i disegni di legge in materia elettorale presentati alle Camere nella legislatura in corso ed elabora un progetto organico di revisione dei suddetti titoli della Costituzione, comprensivo dei sistemi elettorali per gli organi costituzionali. Con legge costituzionale, da approvarsi entro sei mesi dalla sua costituzione, alla Commissione verranno conferiti poteri referenti nei confronti delle Camere per la formulazione delle proposte definitive di revisione della Costituzione nonché fissati i termini per la definizione delle proposte stesse".

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Mozione Gerardo Bianco e altri n. 1-00147, approvata il 4 marzo 1993 dalla Camera (proroga)

La Camera,
visti la risoluzione 6-00001 approvata nella seduta del 23 luglio 1992, e l'ordine del giorno Gava ed altri, approvato in pari data dal Senato, con i quali si è deliberato di istituire una Commissione parlamentare bicamerale per procedere ad una organica revisione della seconda parte della Carta costituzionale;
considerato che tale Commissione bicamerale per le riforme istituzionali si trova in una fase di avanzata elaborazione dei propri lavori e che il mandato conferito verrà a scadere nell'imminenza dell'approvazione della legge costituzionale che conferisce alla Commissione stessa i poteri referenti;
considerato che appare necessario non interrompere i lavori in attesa dell'approvazione della legge costituzionale,
delibera di prorogare l'attività della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali fino all'entrata in vigore della suddetta legge costituzionale.

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Mozione Gava ed altri n. 1-00088, approvata il 4 marzo 1993 dal Senato (proroga)

"Il Senato,
considerato: che la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, costituita con ordine del giorno del 23 luglio 1992, si trova nella fase conclusiva dei propri lavori; che è imminente la decorrenza dei termini necessari per l'approvazione della legge costituzionale che conferisce alla Commissione stessa i poteri referenti;
ritenuto utile non interrompere l'iter dei lavori della Commissione,
delibera: di prorogare il termine assegnato alla Commissione bicamerale per la conclusione dei propri lavori fino all'entrata in vigore della legge costituzionale che conferisce alla Commissione stessa i poteri referenti".

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Legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale

Art. 1.
1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.
4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, comunica alle Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati da relazioni illustrative. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.
5. È in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.
6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.
7. La Commissione nomina uno o più deputati e senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione è rappresentata nella discussione dinanzi alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi.

Art. 2.
1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni e alle proposte di legge assegnati alla Commissione.
2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti della Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono.
Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di almeno un presidente di gruppo o di almeno dieci deputati o cinque senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

Art. 3.
1. Il progetto di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.
2. La legge costituzionale è promulgata se nel referendum popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 4.
1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione delle leggi costituzionale ed ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 5.
1. Per la modificazione delle leggi costituzionale od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

Art. 6.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 7.
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla sua promulgazione.