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Legislatura IX

Riferimenti normativi

Mozione Bozzi n. 1-00013, approvata il 12 ottobre 1983 dalla Camera
Mozione Bisaglia, Chiaromonte ed altri n. 1-00008, approvata il 12 ottobre 1983 dal Senato

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Mozione Bozzi n. 1-00013, approvata il 12 ottobre 1983 dalla Camera

La Camera,
richiamandosi alla risoluzione numero 6-00013 presentata nella precedente legislatura dai deputati Labriola, Bianco, Bozzi, Napolitano, Reggiani, Battaglia, e approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 aprile 1983, ma non potuta attuare per l'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere;
ritenuto che permangano i motivi posti in quel documento, e nell'analogo ordine del giorno contemporaneamente approvato dal Senato della Repubblica, per promuovere la costituzione di una Commissione bicamerale avente il compito di formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, nel rispetto delle competenze istituzionali delle due Camere, senza interferire nella loro attività legislativa su oggetti maturi e urgenti, quali la riforma delle autonomie locali, l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, la nuova disciplina dei procedimenti d'accusa;
considerato, in particolare, che appare più che mai urgente avviare i procedimenti necessari - come si esprimeva il citato documento - "per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale e amministrativo, anche attraverso la revisione di disposizioni costituzionali, per il comune obiettivo di rafforzare la democrazia politica repubblicana,
delibera
a' termini dell'articolo 22, n. 2, del Regolamento, di costituire una Commissione speciale di venti deputati, nominati dal Presidente della Camera sulla designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la proporzione tra essi, provvista dei poteri di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento, nonché di ogni altra facoltà di disporre dei mezzi conoscitivi e di indagine che saranno accordati dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato.
La Commissione costituisce, insieme con l'uguale Commissione che il Senato eventualmente intenda istituire o istituisca nella sua autonoma valutazione e deliberazione, una Commissione bicamerale.

Tale Commissione:
a) è presieduta da un suo componente eletto dalla Commissione stessa;
b) elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il Presidente, formano l'Ufficio di Presidenza;
c) esamina i problemi enunciati nella risoluzione n. 6-00013 già approvata nella precedente legislatura e più volte citata, e altri che interessi affrontare, formulando su di essi le opportune proposte alle Camere;
d) rassegna le sue conclusioni al Presidente del Senato e al Presidente della Camera entro un anno dalla sua prima seduta.

Il Presidente della Commissione informa periodicamente i Presidenti delle due Camere sull'attività della Commissione stessa.

Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione ricadranno in parti uguali sui bilanci della Camera e del Senato.

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Mozione Bisaglia, Chiaromonte ed altri n. 1-00008, approvata il 12 ottobre 1983 dal Senato

Il Senato,
richiamandosi all'ordine del giorno n. 1, presentato nella precedente legislatura dai senatori De Giuseppe, Perna, Formica, Conti Persini, Gualtieri, Malagodi, Mancino, Jannelli, Bonifacio e Maffioletti, e approvato dall'Assemblea nella seduta del 14 aprile 1983, ma non potuto attuare per l'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere;
ritenuto che permangano i motivi posti in quel documento, e nell'analoga risoluzione contemporaneamente approvata dalla Camera dei deputati, per promuovere la costituzione di una Commissione bicamerale avente il compito di formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, nel rispetto delle competenze istituzionali delle due Camere, senza interferire nella loro attività legislativa su oggetti maturi e urgenti, quali la riforma delle autonomie locali, l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, la nuova disciplina dei procedimenti d'accusa;
considerato, in particolare, che appare più che mai urgente avviare i procedimenti necessari - come si esprimeva il citato documento - "per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale e amministrativo, anche attraverso la revisione di disposizioni costituzionali, per il comune obiettivo di rafforzare la democrazia politica repubblicana,
delibera
a' termini dell'articolo 24 del Regolamento del Senato, di costituire una Commissione speciale di venti senatori, nominati dal Presidente del Senato su designazione dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la proporzione tra essi, provvista dei poteri di cui agli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento, nonché di ogni altra facoltà di disporre dei mezzi conoscitivi e di indagine che saranno accordati dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera.
La Commissione costituisce, insieme con l'uguale Commissione che la Camera eventualmente intenda istituire o istituisca nella sua autonoma valutazione e deliberazione, una Commissione bicamerale.

Tale Commissione:
a) è presieduta da un suo componente eletto dalla Commissione stessa;
b) elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il Presidente, formano l'Ufficio di Presidenza;
c) esamina i problemi enunciati nell'ordine del giorno n. 1, già approvato nella precedente legislatura e più volte citato, e altri che interessi affrontare, formulando su di essi le opportune proposte alle Camere;
d) rassegna le sue conclusioni al Presidente del Senato e al Presidente della Camera entro un anno dalla sua prima seduta.

Il Presidente della Commissione informa periodicamente i Presidenti delle due Camere sull'attività della Commissione stessa.

Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione ricadranno in parti uguali sui bilanci del Senato e della Camera.