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Legislatura IV

Riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 126
Statuto speciale per la Sardegna, art. 50 (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3)
Statuto speciale per la Valle d'Aosta, art. 48 (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4)
Legge 10 febbraio 1953, n. 62, Costituzione o funzionamento degli organi regionali
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 22 (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)

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Costituzione della Repubblica Italiana, art. 126

Art. 126
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

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Statuto speciale per la Sardegna
(Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3)

Articolo 50
Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale (1). Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
(2) Comma aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

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Statuto speciale per la Valle d'Aosta - Art. 48
(Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4)

Articolo 48
Il Consiglio della Valle può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale (1). Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio della Valle, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

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Legge 10 febbraio 1953, n. 62, Costituzione o funzionamento degli organi regionali

Art. 52
Commissione parlamentare per le questioni regionali
La Commissione parlamentare per la questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.
La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

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Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - Art. 22
(Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)

Articolo 22
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale (1). Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
(2) Comma aggiunto dall'art. 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.