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Legislatura XIII

Riferimenti normativi

Decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni,convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 dicembre 1996, n. 650*
Legge 31 luglio 1997 n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
D.P.R. 29 ottobre 1997, Approvazione del contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a
Legge 22 febbraio 2000 n. 28, Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, che modifica la Direttiva 89/552/CEE

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Decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 dicembre 1996, n. 650*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attività di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto-legge:

Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.

2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione: a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati; b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
[...]

*Il titolo è stato così modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650.

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Legge 31 luglio 1997 n. 249, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo .

Art. 1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».
3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 . Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 .
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , dalla legge 25 giugno 1993, n. 206 , e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481 .
6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

[...]

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

[...]


6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto

[...]

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

c) il consiglio:

[...]

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

[...]

3. Norme sull'emittenza televisiva.[...]

9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7 (1).


[...]

(1) Comma abrogato dall'art. 28, Legge 3 maggio 2004, n. 112.

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D.P.R. 29 ottobre 1997, Approvazione del contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1994, n. 188, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 2 luglio 1997;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza del 29 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze;

Emana il seguente decreto:

1. 1. È approvato l'annesso contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della convenzione Stato-RAI approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.


CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Premesso:
che l'art. 3 della convenzione tra lo Stato e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 (5), stabilisce che essa sia integrata da un contratto di servizio di durata triennale e ne individua l'oggetto;
che gli effetti prodotti e i rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 sono fatti salvi in virtù dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
che il 31 dicembre 1996 è venuto a scadenza il contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1996 (6);
che sussiste, pertanto, la necessità di stipulare un nuovo contratto di servizio;

tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato Ministero, - in persona del Segretario generale dott. Guido Salerno - e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito denominata concessionaria, con sede in Roma, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione prof. Vincenzo Siciliano, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI si conviene e si stipula quanto appresso.

Capo I - Princìpi generali

1. La concessionaria provvede, nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ad organizzare ed a svolgere il servizio pubblico in modo da garantire la più ampia rappresentazione delle istanze politiche, sociali e culturali presenti, a livello nazionale e locale, nel Paese.
2. La concessionaria deve esercitare i servizi in concessione alle condizioni previste dalla convenzione e dal presente contratto di servizio, nel rispetto delle prescrizioni e dei princìpi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di diffusione e di telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.
3. Il presente contratto di servizio viene stipulato assumendo a riferimento il quadro macroeconomico di medio termine definito dai documenti di programmazione del Governo, con particolare riguardo alla dinamica del prodotto interno lordo, al tasso di inflazione, nonché ad altri eventuali specifici parametri del settore radiotelevisivo.
4. Il presente contratto stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi indicati nella convenzione in materia di assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché di miglioramento della qualità del servizio considerando, ove pubblicati, anche i migliori risultati delle corrispondenti realtà europee comparabili alla concessionaria, con riferimento, a titolo esemplificativo, almeno alle seguenti macro aree: livello e andamento della redditività operativa, livello e andamento dell'indebitamento finanziario, struttura ed evoluzione delle differenti tipologie di costo afferenti la gestione operativa, livello e andamento della produttività dei principali fattori produttivi impegnati, caratteristiche tecniche e qualitative di erogazione del servizio, livelli medi dei canoni di abbonamento, ove applicati.


Capo II - Programmazione e servizi

[...]
4. Programmazione televideo.
1. Nell'ambito della programmazione televisiva è anche incluso il servizio televideo che, sfruttando le righe di cancellazione di quadro, trasmette: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia, informazioni di servizio, sottotitoli per non udenti e per comunità straniere, telesoftware. Sulla rete regionalizzata il televideo trasmette anche servizi regionali o locali. La concessionaria, nel rispetto dell'autonomia della testata giornalistica, dedicherà, nel quadro degli indirizzi della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, anche nei servizi di televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base di uno specifico regolamento da redigersi, da parte della concessionaria, entro sei mesi.

[...]

40. Vigilanza del Ministero.
1. Fermo restando ogni altro potere di controllo e verifica previsto dalle altre norme vigenti il Ministero ha il diritto di effettuare:
a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti alla concessionaria dal presente contratto di servizio;
b) la vigilanza sugli impianti con incondizionata facoltà di accesso da parte di funzionari del Ministero;
c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b).
2. La concessionaria è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi dei funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo e mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati ed è in ogni caso responsabile dell'affidabilità e correttezza dei dati forniti.
3. Il Ministero riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato attuativo del contratto di servizio nelle sue diverse parti.

41. Erogazione del servizio pubblico.
1. La concessionaria è tenuta al rispetto delle norme generali sull'erogazione dei servizi pubblici. In particolare la concessionaria:
a) effettuerà e consentirà verifiche sulla qualità tecnica e quantità del servizio;
b) acquisirà le valutazioni degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei meccanismi;
c) renderà pubbliche le verifiche annuali degli standard di qualità tecnica del servizio fornito all'utenza.
2. Secondo un protocollo aggiuntivo delineato tra Ministero e concessionaria, acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, è definita una sede permanente di confronto tra concessionaria, Consiglio consultivo degli utenti e associazioni del volontariato e dei consumatori.
3. La concessionaria si impegna ad istituire, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente contratto, uffici per le relazioni con il pubblico e per i reclami, informandone il Ministero.

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Legge 22 febbraio 2000 n. 28, Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica


Capo I - Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (1)

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.
1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum (2).

Art. 2. Comunicazione politica radiotelevisiva.
1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (2).

Art. 3. Messaggi politici autogestiti.
1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti [o a pagamento], di seguito denominati «messaggi» (3).
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'àmbito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.
5. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'àmbito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente] (4).
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca [la denominazione «messaggio autogestito gratuito» o «messaggio autogestito a pagamento» e] l'indicazione del soggetto committente (5).
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. [Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie] (6).
8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'àmbito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (2).

Art. 4. Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale.
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.
2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'àmbito territoriale di riferimento;
c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.
4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
6. [Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi] (4).
7. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'àmbito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito] (4).
8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo (3).
9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.
10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.
11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, stabiliscono l'àmbito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale (2).

Art. 5. Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi.
1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto» (2).

[...]

Art. 10. Provvedimenti e sanzioni.
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:
a) all'Autorità;
b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge (7):
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche (3);
b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.


(1) L'intitolazione «Capo I» e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.
(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(4) Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(5) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(6) Periodo soppresso dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.
(7) Alinea così modificato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

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Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, che modifica la Direttiva 89/552/CEE

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Art. 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.