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Legislatura XI

Riferimenti normativi

Legge 25 giugno 1993, n. 206, Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*
Legge 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
D.P.R. 28 marzo 1994, Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale

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Legge 25 giugno 1993, n. 206, Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

Art. 1
Natura della società concessionaria
1. La società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiotelevisivo ha la natura di società per azioni; essa è soggetta alla disciplina delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile.

Art. 2.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, scelti fra uomini e donne di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonchè con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria.
2. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso da attuare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi durano in carica comunque per non più di due interi esercizi sociali. Alla sostituzione di membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina.
3. I membri del consiglio che siano lavoratori dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
4. Il consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, convoca e presiede il consiglio. Nell'ambito dei propri poteri il consiglio può conferire deleghe, esclusivamente per periodi limitati e per oggetti specifici, ai propri componenti.
5. Il consiglio, oltre ad essere l'organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo; avvalendosi di proposte del direttore generale, elabora e approva il piano editoriale, nel rispetto degli indirizzi formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; designa, sentito il direttore generale, la società per la revisione dei bilanci annuali, scegliendola tra quelle che non hanno rapporti anche indiretti con la società concessionaria.
6. Il consiglio, avvalendosi di proposte del direttore generale, approva la proposta di bilancio della società, il piano di investimenti, il piano finanziario, le politiche del personale e i piani di ristrutturazione.
7. Il consiglio ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
 a) sulla base di specifici piani, assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;
 b) su proposta del direttore generale: approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie; nomina i vice direttori generali e i dirigenti di primo e di secondo livello e ne delibera la collocazione aziendale; approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 5 miliardi di lire.
8. Il consiglio riceve periodicamente dal direttore generale una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi sui costi diretti e di contabilità industriale dei programmi televisivi e radiofonici, sugli atti e sui contratti aziendali con valore superiore all'entità delle procure conferite ai dirigenti di primo livello, sulle assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del personale; tramite il presidente, invia annualmente ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo.
9. Entro quattro mesi dalla sua costituzione, il consiglio elabora un piano di fattibilità circa la razionalizzazione ed eventuali accorpamenti delle società consociate in linea con il quadro di ridefinizione del sistema radiotelevisivo. Entro i successivi tre mesi, in relazione a quanto sopra, sono modificati gli statuti delle società consociate in modo da stabilire che il numero dei componenti i consigli di amministrazione di tali società sia ricompreso fra le tre e le cinque unità.

Art. 3
Direttore generale
1. Il direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci della società; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.
2. Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.
3. Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio.
4. Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
 a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b);
 b) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio;
 c) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
 d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b); firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;
 e) provvede all'attuazione dei piani di cui all'articolo 2, comma 6, e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.
5. Il direttore generale trasmette al consiglio le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi della presente legge.

Art. 4
Convenzione
1. Entro tre mesi dalla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione viene stipulata una nuova convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della società concessionaria. tale convenzione determina altresì l'ammontare del canone di abbonamento alla radiotelevisione, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, la quota di esso di competenza della società concessionaria stabilita per legge, la percentuale ad essa spettante per gli oneri di riscossione, nonché l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private. Qualora non si provveda entro il 31 dicembre 1993, per l'anno 1994 il canone di abbonamento alla radiotelevisione viene rivalutato in misura comunque non superiore al tasso di inflazione registrato nell'anno solare precedente.
3. Prima che sia resa esecutiva, la convenzione è trasmessa alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il parere entro trenta giorni.

Art. 5
Abrogazioni - Entrata in vigore
1. L'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, gli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, nonché l'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


*La presente legge è stata abrogata dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto disposto dall'articolo 20 della stessa.
(1) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 1, comma 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 323. Con D.M. 14 ottobre 1994, è stato approvato il piano triennale di ristrutturazione aziendale presentato dal consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 7, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

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Legge 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Art. 1. Accesso ai mezzi di informazione.
1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
2. Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale (1).
3. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale (1).
4. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo (1).
5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (2).
5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate (3).


(1) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
(2) Comma così modificato dall'art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

[...]

Art. 15. Sanzioni.
1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.


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D.P.R. 28 marzo 1994, Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 29 luglio 1988 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Riconosciuta l'opportunità di assentire alla RAI per un periodo di venti anni la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Viste le note del 25 gennaio e 28 gennaio 1994, con le quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha richiesto il prescritto parere alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Considerato che il suddetto parere non è stato espresso nel termine di trenta giorni stabilito dall'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto:

1. 1. È concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi sull'intero territorio nazionale.
2. 1. È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.


Convenzione
Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

Premesso
che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 387, viene a scadere il 31 luglio 1994;
che l'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, prevede che entro il 31 marzo 1994 sia stipulata una convenzione tra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
che sussiste la necessità di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di anni venti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141;
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del dott. Lorenzo Sansalone facente funzioni di segretario generale del Ministero P.T. - e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., con sede in Roma, legalmente rappresentata dal presidente prof. Claudio Demattè all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI in data 2 febbraio 1994 - che nel corso del presente atto verrà più brevemente denominata «RAI» o «società concessionaria» - si conviene e si stipula quanto appresso.

1. Oggetto della concessione.
1. È concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi con qualsiasi mezzo tecnico sull'intero territorio nazionale, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, della legge 6 agosto 1990, n. 223, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La società concessionaria è tenuta a diffondere i programmi di cui al precedente comma alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli ed in conformità alle indicazioni contenute nel contratto di servizio di cui al successivo art. 3.
3. L'informazione ed i programmi della RAI devono rigorosamente ispirarsi ai princìpi di imparzialità, obiettività e completezza propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica.
4. La concessione comprende:
a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione di programmi sonori e televisivi ed i connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione;
b) la trasmissione di programmi mediante gli impianti predetti, sia all'interno che all'estero, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre disposizioni di legge in materia radiotelevisiva e dell'autonomia decisionale della RAI.
5. La società concessionaria può, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, avvalersi, per attività inerenti all'espletamento dei servizi concessi, di società da essa controllate.
[...]
23. Decadenza.
1. In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a norma dell'art. 191 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, può essere disposta la decadenza dalla concessione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. In caso di decadenza il Ministero del tesoro ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale; il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione ed assumere in gestione diretta il relativo servizio e, entro e non oltre sei mesi, accordare la gestione stessa in concessione ad altra società, secondo la disciplina di cui alla legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni e integrazioni.