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Legislatura IX

Regolamento interno

Modificazioni agli articoli 1, 14 e 17 del regolamento interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, emanate dai Presidenti delle Camere in data 29 maggio 1985


"Art. 1 (Esercizio dei poteri della Commissione).- 1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esercita i suoi poteri secondo i princìpi e le finalità stabiliti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, dal decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, e secondo le norme del presente regolamento".

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Art. 14 (Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione della società concessionaria).- 1. La Commissione elegge i sedici componenti il consiglio di amministrazione della società concessionaria con voto limitato ai tre quarti dei membri da eleggere. Ciascun commissario ha facoltà di far pervenire alla presidenza non più di dodici candidature - che debbono essere corredate da specifici curricula- dal ventesimo giorno precedente la data di scadenza del consiglio di amministrazione fino a 48 ore prima della data fissata per la riunione della Commissione con all'ordine del giorno l'elezione del consiglio stesso. Le candidature pervenute alla presidenza entro il predetto termine ed i relativi curriculasono posti a disposizione dei componenti la Commissione alla scadenza del termine medesimo.
2. Per procedere all'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione ciascun commissario scrive sulla propria scheda non più di dodici nomi. Qualora nelle schede figurino tredici o più nominativi, si considerano soltanto i primi dodici nominativi votati. Vengono proclamati eletti i dodici che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, comunque non inferiore a ventuno. Vengono altresì proclamati eletti gli altri quattro che abbiano ottenuto, dopo i primi dodici, il maggior numero di voti. A parità di voti, risultano eletti i più anziani di età.
3. I sedici componenti il consiglio di amministrazione devono essere eletti, a pena di invalidità, nella stessa votazione."

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"Art. 17 (Pubblicità radiotelevisiva).- 1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Commissione raccoglie i dati e le informazioni necessarie per accertare i ricavi derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione, relativi all'anno precedente e all'andamento di quello in corso, per valutarne le variazioni percentuali. Acquisisce altresì il parere della Commissione paritetica indicata dall' articolo 21 della legge n. 103 del 1975.
2. Entro il successivo mese di luglio, la Commissione stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessonaria per l'anno successivo. Contestualmente fissa per la concessonaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione.
3. La Commissione formula gli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e la responsabilità del servizio pubblico televisivo".