Legislatura I
Riferimenti normativi
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, Nuove norme in materia di vigilanza, e controllo sulle radiodiffusioni circolari
Legge 23 agosto 1949, n. 681, Disposizioni concernenti la commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni
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Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, Nuove norme in materia di vigilanza, e controllo sulle radiodiffusioni circolari
Art. 11
È istituita una Commissione di parlamentari avente il compito dell'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obbiettività informativa delle radiodiffusioni.
Art. 12
La Commissione di cui all'articolo precedente, è composta di 17 membri, designati dal Presidente della Camera dei deputati tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.
Art. 13
La Commissione parlamentare trasmette le sue deliberazioni alla Presidenza dei Ministri che deve impartire al presidente dell'ente concessionario le disposizioni necessarie per curarne la esecuzione e deve informarne il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 14
Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare possono essere emanate con provvedimento del Presidente della Camera dei deputati.
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Legge 23 agosto 1949, n. 681, Disposizioni concernenti la commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 12 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 3 aprile 1947, n. 428, è sostituito dal seguente: la commissione di cui all'articolo precedente è composta di trenta membri designati pariteticamente dai presidenti delle due camere del parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.
Art. 2.
L'art. 14 del decreto legislativo predetto è sostituito dal seguente: norme interne per il funzionamento della commissione parlamentare possono essere emanate di concerto dai presidenti delle due camere del parlamento, sentiti i rispettivi uffici di presidenza.