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Legislatura VII

Riferimenti normativi

Legge 12 agosto 1977, n. 675, Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

Art. 13.
È costituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dai Presidenti delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del "Fondo" di cui all'art. 3 e dei programmi di intervento delle partecipazioni statali.
Fino a quando non saranno diversamente regolate le procedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, le relative proposte di nomina sono comunicate alla Commissione di cui al presente articolo, corredate da una motivata relazione. Entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, entro i quali la Commissione può esprimere il proprio parere, il Governo procede alla nomina definitiva.
Il Ministro per le partecipazioni statali trasmette alla Commissione: i programmi approvati ai sensi del primo comma dell'articolo precedente; copia della relazione di cui al nono comma dello stesso articolo; relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.
A richiesta della Commissione il Ministro per le partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinché presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.
Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del «Fondo» di cui all'art. 3, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica riferisce semestralmente alla Commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente art. 2.