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Legislatura III

Riferimenti normativi

Legge 2 giugno 1961, n. 454, Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura


TITOLO III
Provvedimenti per la bonifica, l'irrigazione e la colonizzazione
Capo IV - Organizzazione e compiti dei Consorzi di bonifica e degli enti di colonizzazione.

Art. 31. Delega in materia di Consorzi di bonifica.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica, in base ai seguenti princìpi e criteri:
a) semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi di bonifica;
b) assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento delle provvidenze statali, nonché realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria;
c) assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei Consorzi, una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, singoli o associati;
d) determinare i poteri della pubblica Amministrazione nei confronti dei Consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere

Art. 32. Delega in materia di Enti di colonizzazione.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alla L. 27 novembre 1939, n. 1780; alla L. 31 dicembre 1947, n. 1629; alla L. 9 agosto 1954, n. 639; alla L. 16 giugno 1927, n. 1100 ed al R.D.Lgs. 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
I decreti dovranno consentire agli Enti suddetti, fermi restando i compiti istituzionali previsti dalle leggi vigenti, di intervenire, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinando le condizioni e le modalità relative in zone agricole particolarmente depresse da valorizzare, anche fuori dei territori di riforma, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, ovvero quando l'azione dei consorzi stessi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche o sia inadeguata ai fini della valorizzazione economico-sociale:
1) promuovendo o compiendo studi o progettazioni per la valorizzazione economico-sociale delle zone di intervento;
2) assistendo e coadiuvando le singole aziende nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;
3) promuovendo la costituzione di imprese a carattere cooperativo per la gestione di servizi comuni o per la lavorazione dei prodotti agricoli;
4) svolgendo, sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attività di assistenza tecnica, economica e sociale;
5) promuovendo ed effettuando operazioni di ricomposizione fondiaria sulla base delle disposizioni vigenti;
6) promuovendo e favorendo, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni altra iniziativa ed attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agraria delle zone interessate.
I decreti potranno consentire agli enti stessi, quando devono agire fuori dei territori di riforma in zone classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica e per la urgenza degli interventi non sia possibile procedere alla costituzione dei consorzi stessi, di svolgere, oltre le funzioni di cui al precedente articolo, anche le attività dei consorzi di cui all'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Le zone di cui ai commi precedenti debbono essere delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
I decreti dovranno provvedere al riordinamento dei servizi degli enti suddetti, sotto l'aspetto organico e funzionale nei limiti delle esigenze connesse alle finalità di cui al presente articolo e tenute presenti altresì le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali di riforma fondiaria.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.