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Legislatura IV

Riferimenti normativi

Legge 6 febbraio 1963, n. 404, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste con scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961


Art. 3.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal Governo tedesco in base all'Accordo di cui all'art. 1 della legge stessa. Le norme di cui al precedente comma dovranno ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:
1) la ripartizione sarà limitata esclusivamente alle categorie dei cittadini italiani deportati per ragioni di razza, fede o ideologia;
2) l'indennizzo sarà ragguagliato alla durata dell'internamento calcolandosi, per i deceduti durante la deportazione, un'adeguata presenza minima;
3) l'indennizzo sarà liquidato a favore dei deportati appartenenti alle categorie dei beneficiari o, in caso di decesso a causa della deportazione, ai loro aventi diritto, dandosi la precedenza, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai collaterali.
Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentito il parere di un'apposita Commissione parlamentare, della quale saranno chiamati a far parte cinque membri per ciascuno dei due rami del Parlamento, designati dai rispettivi Presidenti.