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Legislatura II

Riferimenti normativi

Legge 5 gennaio 1956, n. 1, Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria

Art. 63.
Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque Senatori e di cinque deputati, è autorizzato (1) ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni generali, nonché le norme sulla riscossione eliminando le disposizioni in contrasto con i princìpi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nella presente legge ed apportando oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per l'attuazione dei seguenti criteri:
1) adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi ed a quella di una razionale organizzazione dei servizi;
2) perfezionamento delle norme concernenti l'attività dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi.

(1) Così rettificato in Gazz. Uff., 2 febbraio 1956, n. 27