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Legislatura IV

Riferimenti normativi

Legge 9 ottobre 1964, n. 991, Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

Art. 1
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione composta di quindici deputati e quindici senatori in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, e con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti, stabilendo norme adatte ad assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti.