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Legislatura IV

Riferimenti normativi

Legge 4 novembre 1963, n. 1460, Disposizioni per l'incremento dell'edilizia economica e popolare

Art. 8
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti le modalità di assegnazione degli alloggi economici e popolari, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentita una Commissione parlamentare composta di dodici senatori e dodici deputati designati dai presidenti delle rispettive Camere, e dovranno stabilire:
a) l'applicabilità di esse per gli alloggi costruiti, a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo, dagli Istituti autonomi per le Case popolari, dall'I.N.C.I.S., dall'I.S.E.S., dalle Provincie, dai Comuni e da ogni altro Ente economico senza fini di lucro;
b) una disciplina uniforme per l'emanazione, pubblicazione dei bandi e presentazione delle domande, con la previsione di concorsi speciali per i dipendenti degli Enti di cui all'art. 2 della presente legge; nonché per la determinazione dei canoni di locazione e delle rate di riscatto, delle quote di amministrazione e di manutenzione; c) la composizione e funzionamento di Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi, nelle quali sia assicurata una congrua rappresentanza delle categorie degli assegnatari;
d) i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti per la formazione delle graduatorie, uniformi per tutto il territorio nazionale, in relazione alle oggettive necessità dei richiedenti, alla composizione del nucleo familiare, al reddito complessivo, alla situazione abitativa attuale, alla localizzazione del posto di lavoro e, in generale, ad ogni altro indice dimostrativo della necessità dell'alloggio richiesto;
e) la procedura che, assicurando il massimo di speditezza, garantisca la possibilità di revisione delle graduatorie e gli opportuni rimedi giurisdizionali a tutela dei concorrenti;
f) decentramento delle competenze ora attribuite alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica dal titolo VII, capo 2°, e dal titolo XII, capo 5°, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nonché dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.