Legislatura VIII
Riferimenti normativi
Legge 6 agosto 1981, n. 433, Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze
Legge 27 novembre 1982, n. 873, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali
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Legge 6 agosto 1981, n. 433, Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze
1. Proroga della vigente convenzione.
È autorizzata, in conformità alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3, D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze. La convenzione di proroga è stipulata ed approvata con le stesse modalità della convenzione originaria. Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, quinto comma, del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della L. 19 luglio 1977, n. 412. La commissione di cui all'art. 2 della L. 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
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Legge 27 novembre 1982, n. 873, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali
Articolo unico
È convertito in legge il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali, con le seguenti modificazioni: Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. 10 luglio 1982, n. 430, e agli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente alla data del 1° agosto 1982 nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli imbottigliatori, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 22 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, nonché quelle contenute negli artt. 3 e 4 del D.L. 1° ottobre 1979, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1979, n. 599. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.