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Legislatura VI

Riferimenti normativi

Legge 11 dicembre 1975, n. 625, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi

Art.1.
È costituita una Commissione di inchiesta parlamentare per indagare e riferire al Parlamento sulla struttura, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi, comunque percepiti, di attività, di quiescenza e di previdenza, dell'impiego nei settori pubblici, anche in relazione con quelli dell'impiego nei settori privati.

Art.2.
Le Amministrazioni dello stato e delle aziende autonome statali, delle Regioni,degli enti locali e loro consorzi, delle aziende da essi dipendenti, delle società a partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, degli istituti di credito, comprese le banche e le casse di risparmio, degli enti di gestione di partecipazioni statali e delle società collegate, delle aziende e società private, delle università e qualsiasi altro ente ed amministrazione pubblica e privata, sono tenute a dare le informazioni richieste.
La Commissione acquisirà inoltre gli elementi relativi alle materie indicate nell'articolo 1, che ad essa perverranno da parte degli organi statali non compresi nel primo comma, la cui gestione venga effettuata con fondi comunque a carico del bilancio dello Stato.

Art.3.
La Commissione è composta di undici senatori e di undici deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati.
La Commissione elegge nel suo seno un Presidente e due Vicepresidenti.

Art.4.
La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art.5.
La Commissione d'inchiesta terminerà i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento, depositando entro tale termine presso le Presidenze delle due Camere una relazione conclusiva generale,e dovrà bimestralmente comunicare alle stesse Presidenze lo stato e lo sviluppo dell'inchiesta.

Art.6.
Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati, d'accordo tra loro, destineranno agli uffici di segreteria della Commissione il personale, i servizi e le attrezzature necessari.

Art.7.
La Commissione può avvalersi di Istituti ed enti pubblici nonché di esperti da scegliersi tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, docenti universitari, studiosi e professionisti specializzati.

Art.8.
Le spese necessarie per l'espletamento dell'inchiesta sono poste a carico, in eguale misura, dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Art.9.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.