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Legislatura X

Riferimenti normativi

Deliberazione 7 luglio 1988 del Senato della Repubblica, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende (delibera istitutiva)
Deliberazione 13 luglio 1989 del Senato della Repubblica, Proroga delle funzioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, istituita dal Senato nella seduta del 7 luglio 1988 (proroga)


Deliberazione 7 luglio 1988 del Senato della Repubblica, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende

Art. 1.
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del regolamento del Senato, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di svolgere un'indagine sulle condizioni di lavoro nelle aziende, con riguardo ai problemi della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. La commissione dovrà accertare:
a) quali siano state le strategie e le modalià tecnico-operative poste in essere dalla pubblica amministrazione per individuare la natura, la specificità e l'ampiezza del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali e da lavoro nell'economia cosiddetta "sommersa", nel lavoro illegittimo, negli appalti e subappalti e nel lavoro denunciato solo parzialmente ai fini assicurativi e previdenziali; quali le iniziative da intraprendere per accertare il fenomeno con la massima incisività e tempestività, distinguendolo per zone geografiche e settori di attività;
b) dimensioni e cause del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali e da lavoro dal 1979 ad oggi, con particolare riferimento alla tipologia delle imprese e delle attività produttive, alle sostanze presenti nel ciclo produttivo, ai processi di ristrutturazione aziendale e all'introduzione di nuove tecnologie, alle caratteristiche della manodopera impiegata, nonché al tipo di rapporto di lavoro, agli orari e ai ritmi dell'attività produttiva e complessivamente alle modalità di organizzazione e programmazione del processo produttivo;
c) la rispondenza della normazione primaria e secondaria alle finalità di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e da lavoro, di igiene degli ambienti e di sicurezza delle condizioni di lavoro; l'adeguamento delle normative tecniche in rapporto alla evoluzione delle tecnologie dei processi industriali e degli studi e delle applicazioni compiuti in altri Paesi; l'idoneità dell'attuale sistema sanzionatorio; le cause della mancata attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché della mancata attuazione delle altre disposizioni della stessa legge non aventi contenuti di immediata efficacia, quali, in particolare, la determinazione degli standards organizzativi dei servizi di prevenzione ai vari livelli, e il conseguente adeguamento degli organici; le misure adottate al fine di definire un completo sistema informativo e di consentire la mappatura dei rischi e l'istituzione generalizzata degli strumenti e documenti informativi previsti dalla legge n. 833 del 1978;
d) il tipo, il contenuto e le finalità dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente alle amministrazioni ed agli enti preposti, analizzando altresì le modalità qualitative e quantitative del loro esercizio dal 1979 in poi, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, nonché l'esito dei procedimenti amministrativi di prevenzione e di repressione delle violazioni. In particolare, la commissione valuterà:
1) l'attività svolta dall'ispettorato del lavoro nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi di categoria e sull'applicazione delle norme vigenti in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, nonché in tutte le altre materie ancora attribuite alla competenza dell'ispettorato ed incidenti, direttamente o indirettamente, sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;
2) l'attività svolta e i risultati conseguiti dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nelle materie stabilite dalla legge n. 833 del 1978;
3) l'attività svolta, in sede di prevenzione e vigilanza, dalle unità sanitarie locali e dagli altri soggetti previsti dalla legge stessa;
e) la quota di risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e dei bilanci delle regioni e degli enti locali, o di enti e società da essi dipendenti, destinata a favorire specificamente la realizzazione di misure di sicurezza sul lavoro e di igiene ambientale.
3. Nell'ambito degli accertamenti di cui al comma 2, la commissione dovrà riservare specificaattenzione alle aree del lavoro industriale in cui permangono condizioni ambientali e processi produttivi tali da esporre i lavoratori ad un alto rischio diretto e personale dell'integrità fisica.
4. La commissione ha in compito, altresì, di formulare al Parlamento e al Governo le misure atte ad assicurare una maggiore tutela della integrità fisica dei lavoratori negli ambienti di lavoro e di vita.

Art. 2.
1. La Commissione è composta da venti senatori scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in Senato.
2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del presidente della Commissione, al di fuori dei predetti componenti della Commissione.
3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidente e due segretari.

Art. 3.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.
2. Alla Commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.
1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.
2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 5.
1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiale di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

Art. 6.
1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, dovrà presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

Art. 7.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

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Deliberazione 13 luglio 1989 del Senato della Repubblica, Proroga delle funzioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, istituita dal Senato nella seduta del 7 luglio 1988

Art. 1.
1. Il termine di cui all'art. 6 della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 7 luglio 1988, recante l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, è prorogato al 31 dicembre 1989.