Legislatura II
Riferimenti normativi
Deliberazioni della Camera dei deputati e della Commissione 10a del Senato della Repubblica, rispettivamente del 28 gennaio 1955 e del 3 marzo 1955
Deliberazioni della XI Commissione della Camera dei deputati e della 10a Commissione del Senato, rispettivamente del 17 dicembre 1955 e del 27 gennaio 1956
Deliberazioni della XI Commissione della Camera dei deputati e della 10a Commissione del Senato, rispettivamente del 18 gennaio 1957 e del 13 febbraio 1957
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Deliberazione della Camera dei deputati del 28 gennaio 1955 sul Doc. n. 655 e della Commissione 10a del Senato della Repubblica del 3 marzo 1955 sul Doc. n. LXXXVI
La Camera dei Deputati, nella seduta del 28 gennaio 1955, e la 10a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, in sede deliberante, nella riunione del 3 marzo 1955, hanno approvato la seguente proposta d'inchiesta parlamentare di iniziativa dei deputati Buttè e Calvi:
Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia
Art. 1.
È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con i seguenti compiti:
a) condurre un'approfondita ed esauriente indagine sulle condizioni dei lavoratori delle aziende in ordine:
1° all'applicazione delle norme igieniche e delle leggi sociali, contro gli infortuni e le malattie professionali, per la difesa della maternità e dell'infanzia, per l'assicurazione vecchiaia, tubercolosi, malattie comuni e le provvidenze negli eventi contemplati nelle leggi sopra richiamate;
2° al rispetto dei contratti e degli accordi sindacali normativi ed economici stipulati, nonché al trattamento dei lavoratori ancora non tutelati dai contratti collettivi;
3° alle condizioni morali e ai "rapporti umani" nei luoghi di lavoro;
4° alle provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende;
b) suggerire al Parlamento e al Governo provvedimenti atti a migliorare e perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.
Art. 2.
La Commissione è composta di quindici deputati e quindici senatori nominati rispettivamente dai Presidente della Camera e del Senato, ed è presieduta da un parlamentare scelto dai Presidenti stessi al di fuori dei componenti la Commissione
Art. 3.
Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione. Essa può chiamare esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato.
Art. 4.
La relazione della Commissione verrà presentata alle Camere entro sei mesi dalla data di costituzione della Commissione stessa.
Art. 5.
Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
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Deliberazioni della Commissione XI della Camera dei deputati e della Commissione 10a del Senato della Repubblica, rispettivamente del 17 dicembre 1955 e del 27 gennaio 1956, Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia
Articolo unico.
Il termine dei sei mesi previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione per un'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia, approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1955 e dalla 10. Commissione permanente (Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale) del Senato della Repubblica, in sede deliberante, nella riunione del 3 marzo 1955, è prorogato al 31 dicembre 1956.
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Deliberazioni della Commissione XI della Camera dei deputati e della Commissione 10a del Senato della Repubblica, rispettivamente nelle sedute del 18 gennaio 1957 e del 13 febbraio 1957, Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia
Articolo unico.
Il termine di sei mesi previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione per un un'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia, approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1955 e dalla 10. Commissione permanente (Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale) del Senato della Repubblica, in sede deliberante, nella riunione del 3 marzo 1955, già prorogato al 31 dicembre 1956, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1957.