senato.it | archivio storico

Legislatura XII

Riferimenti normativi

Deliberazione 20 giugno 1995 della Camera dei Deputati, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio(delibera istitutiva)
Deliberazione 24 gennaio 1996 della Camera dei Deputati, Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio (proroga)
***

Deliberazione 20 giugno 1995 della Camera dei Deputati

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio


Art. 1

1. È istituita una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) prendere conoscenza delle indagini effettuate fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione da parte delle autorità pubbliche sull'ACNA di Cengio e sul relativo impianto RESOL, nonché dei programmi, dei progetti e delle relazioni dell'ACNA in merito alle attività svolte e ai
sistemi di protezione dall'inquinamento adottati;
b) acquisire tutta la documentazione predisposta dalle regioni Piemonte e Liguria, dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, dagli enti locali compresi nelle aree "ad elevato rischio di crisi ambientale" ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1987, e gli studi svolti dagli enti di ricerca che abbiano compiuto indagini in merito;
c) accertare la validità del progetto denominato RESOL sotto il profilo della non emissione di sostanze tossico-nocive nell'ambiente e del trattamento degli inquinanti prodotti, nonché sotto il profilo dell'utilizzo delle migliori risorse tecnologiche attuali;
d) accertare le condizioni di salute degli abitanti anche attraverso la collaborazione delle autorità sanitarie locali;
e) accertare eventuali responsabilità o mancanze da parte della direzione dell'azienda, dei funzionari preposti al controllo dell'ambiente, del territorio e della salute dei cittadini;
f) accertare eventuali responsabilità in ordine all'occultamento della presenza di composti tossico-nocivi.

Art. 2

1. La commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

Art. 3

1. La commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il presidente, un vicepresidente e un segretario con votazione a scrutinio segreto.

Art. 4

1. La commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Art. 5

1. Per le testimonianze davanti alla commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 6

1. La commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

Art. 7

1. La commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, dichiarare di non procedere in seduta pubblica.

Art. 8

1. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal suo insediamento per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), ed entro sei mesi, prorogabili per ulteriori tre mesi, per quanto concerne gli altri adempimenti, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

Art. 9

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

***

Deliberazione 24 gennaio 1996 della Camera dei Deputati

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio


Art. 1

1. L'art. 8 della deliberazione 20 giugno 1995 della Camera dei deputati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1995, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. La Commissione conclude i propri lavori entro nove mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni".