Legislatura VIII
Riferimenti normativi
Legge 23 novembre 1979, n. 597, Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
Legge 4 settembre 1980, n. 542, Proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
Legge 30 dicembre 1980, n. 892, Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva di una commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
Legge 6 gennaio 1982, n. 1, Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva di una commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
Legge 9 aprile 1982, n. 154, Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva da una commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
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Legge 23 novembre 1979, n. 597, Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
Art. 1. È istituita una commissione d'inchiesta su:
1) la strage di via Fani, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, la strategia e gli obiettivi perseguiti dai terroristi e ogni fatto, comportamento e notizia comunque relativi a quei tragici eventi.
In particolare la commissione dovrà accertare:
a) se vi siano state informazioni, comunque collegabili alla strage di via Fani, concernenti possibili azioni terroristiche nel periodo precedente il sequestro di Aldo Moro, e come tali informazioni siano state controllate ed eventualmente utilizzate;
b) se Aldo Moro abbia ricevuto, nei mesi precedenti il rapimento, minacce o avvertimenti diretti a fargli abbandonare l'attività politica;
c) le eventuali carenze di adeguate misure di prevenzione e tutela della persona di Aldo Moro;
d) le eventuali disfunzioni od omissioni e le conseguenti responsabilità verificatesi nella direzione e nell'espletamento delle indagini, sia per la ricerca e la liberazione di Aldo Moro, sia successivamente all'assassinio dello stesso, e nel coordinamento di tutti gli organi e apparati che le hanno condotte;
e) quali siano state le iniziative e le decisioni, comunque assunte da organi dello Stato, per attribuire particolari poteri, funzioni e compiti di intervento anche al di fuori delle ordinarie competenze di istituto;
f) quali iniziative od atti siano stati posti in essere da pubbliche autorità, da esponenti politici e da privati cittadini per stabilire contatti diretti o indiretti con i rapitori e con rappresentanti di movimenti terroristici o presunti tali, durante il sequestro di Aldo Moro, al fine di ottenerne la liberazione, o dopo l'assassinio. Quali eventuali risultati abbiano dato tali contatti, se ne siano state informate le autorità competenti e quale sia stato l'atteggiamento assunto al riguardo;
g) quali siano stati i motivi o i criteri che hanno determinato la continua, graduale divulgazione di notizie, fatti e documenti, ivi compresi le lettere scritte da Aldo Moro durante il sequestro, quali fatti e documenti siano ancora rimasti eventualmente segreti, nonchè quale fondamento abbiano le dichiarazioni pubblicamente rese su trame, complotti e collegamenti internazionali attinenti all'assassinio di Aldo Moro e al terrorismo in genere;
h) gli eventuali collegamenti, convivenze e complicità, interni ed internazionali, con gruppi terroristici, che abbiano favorito, coperto e sostenuto in qualsiasi modo la operazione criminale ed eversiva che si è conclusa con l'assassinio di Aldo Moro; con quali altri fatti terroristici tale operazione sia eventualmente collegata;
2) i gravi eventi criminosi e terroristici tendenti al sovvertimento delle istituzioni accaduti in Italia; la natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia; a quali fonti di finanziamento le stesse attingano; quali siano i loro metodi di reclutamento; come e dove provvedano all'addestramento dei propri militanti; le eventuali connivenze di cui si siano avvalse; se risultino collegamenti tra i singoli movimenti terroristici italiani e centrali o organismi italiani o stranieri; quali siano i risultati della lotta al terrorismo in Italia; se personale, strumenti e mezzi posti a disposizione a tale fine siano adeguati.
Art. 2. La commissione dovrà presentare al Parlamento una prima relazione sulle risultanze delle indagini in relazione ai compiti di cui al punto 1) del precedente articolo; con separata e successiva relazione riferirà delle indagini di cui al punto 2) dello stesso articolo.
La commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.
Art. 3. La commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
Con gli stessi criteri e con la stessaprocedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.
La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.
Art. 4. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.
Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il terzo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
Qualora venga eccepito il segreto d'ufficio, la commissione, se ritiene indispensabili ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti.
In nessun caso è opponibile il segreto bancario.
Art. 5. La commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.
La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.
Art. 6. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisti al procedimento di inchiesta.
Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.
Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.
Art. 7. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.
Art. 8. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Art. 9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Legge 4 settembre 1980, n. 542, Proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
Articolo unico. Il termine previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1979, n. 579, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, è prorogato al 24 dicembre 1980.
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Legge 30 dicembre 1980, n. 892, Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva di una commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
Articolo unico. Il termine stabilito nell'art. 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.
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Legge 6 gennaio 1982, n. 1, Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva di una commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
Articolo unico. Il termine stabilito dall'art. 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1982.
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Legge 9 aprile 1982, n. 154, Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva da una commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia
Articolo unico. Il termine stabilito dall'art. 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983.