senato.it | archivio storico

Legislatura XIV

Riferimenti normativi

Deliberazione 31 luglio 2003 della Camera dei deputati, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (delibera istitutiva)

Deliberazione 15 luglio 2004 della Camera dei deputati, Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (proroga)

Deliberazione 12 luglio 2005 della Camera dei deputati, Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (proroga)

Deliberazione 22 dicembre 2005 della Camera dei deputati, Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (proroga)

***

 


Deliberazione 31 luglio 2003, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
Art. 1
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin).
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avvenuta il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, di seguito denominata "Commissione", con il compito di: a) verificare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che portarono all'omicidio, nonché il contesto, in particolare dal punto di vista militare, politico ed economico; b) esaminare e valutare le possibili connessioni tra l'omicidio, i traffici illeciti di armi e di rifiuti tossici e l'azione di cooperazione allo sviluppo condotta dallo Stato italiano in Somalia; c) analizzare le modalità, la completezza e l'attendibilità dell'operato delle amministrazioni dello Stato, anche in relazione alle inchieste della magistratura; d) riferire alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta.
Art. 2
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito. 2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
Art. 3
(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.
Art. 4
(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 5 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al comma 1 non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 5
(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 6
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione può avvalersi dell'apporto di un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Art. 7
(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.
***
Deliberazione 15 luglio 2004, Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

Art. 1
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della deliberazione della Camera dei deputati 31 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, è sostituito dal seguente: «1. La Commissione conclude i propri lavori entro il 30 luglio 2005, presentando una relazione conclusiva all'Assemblea entro il 30 novembre 2005».
***
Deliberazione 12 luglio 2005, Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

Art. 1.
Il comma 1 dell'artico 7 della deliberazione della Camera dei deputati 31 luglio 2003, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, come modificato dalla deliberazione della Camera dei deputati 15 luglio 2004, è sostituito dal seguente: «1. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2005 e presenta all'Assemblea una relazione conclusiva entro il 28 febbraio 2006».
***
Deliberazione 22 dicembre 2005, Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

Art. 1
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della deliberazione della Camera dei deputati 31 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, come  modificato  dalle  deliberazioni  della  Camera  dei deputati  15 luglio  2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del  26 luglio 2004, e 12  luglio  2005, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005, è sostituito dal seguente: «1. La  Commissione  conclude  i  propri lavori entro la data di scioglimento  delle  Camere e comunque non oltre il 28 febbraio 2006. La  Commissione presenta la relazione conclusiva all'Assemblea entro il predetto termine del 28 febbraio 2006».