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Legislatura I

Riferimenti normativi

Deliberazione 12 ottobre 1951 della XI Commissione (Lavoro) della Camera, in sede legislativa (delibera istitutiva)
Deliberazione 21 marzo 1952 della Camera dei Deputati (modifica)
Deliberazione 25 marzo 1953 della Camera dei deputati (proroga)

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Deliberazione della XI Commissione (Lavoro) della Camera, in sede legislativa, del 12 ottobre 1951

Art. 1.
È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta col compito di condurre una indagine sullo stato attuale della miseria al fine di accertare le condizioni di vita delle classi povere ed il funzionamento delle istituzioni di assistenza sociale.

Art. 2.
La Commissione ha per iscopo di accertare particolarmente:
a) quanta e quale parte della popolazione abbia diritto all'intervento riparatore dello Stato ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione e per quali cause ed in quali condizioni;
b) quanti e quali organi dello Stato o di Enti pubblici e privati svolgano funzioni assistenziali;
c) quali siano le disposizioni vigenti in materia di assistenza sociale e come siano reciprocamente coordinate;
d) quali siano le fonti di finanziamento ed i criteri seguiti nell'erogazione dei sussidi;
e) quale sia l'ammontare complessivo delle somme erogate dallo Stato e dagli Enti pubblici o privati per lo svolgimento di compiti assistenziali.

Art. 3.
La Commissione è composta di 15 deputati scelti dal Presidente della Camera.

Art. 4.
Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione. Essa può chiamare esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato.

Art. 5.
La relazione della Commissione verrà presentata alla Camera entro sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa.

Art. 6.
Per l'accertamento di cui all'articolo 1 e per la redazione della relazione di cui all'articolo 3 la Commissione avrà a sua disposizione un ufficio composto di non più di 6 membri e di un segretario, scelti tra persone notoriamente competenti in materie economiche e sociali e retribuiti a carico del bilancio della Camera. Gli incarichi di membro dell'ufficio e di segretario sono incompatibili con il contemporaneo esercizio di attività pubbliche e private.

Art. 7.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.

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Deliberazione della Camera dei Deputati del 21 marzo 1952

Articolo unico
Il numero dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, di cui alla proposta parlamentare di inziativa dei deputati Vigorelli, Cornia, Tremelloni, Saragat, Zagari, Chiaramello e Belliardi, n. 2199, è aumentato da 15 a 21.

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Deliberazione della Camera dei Deputati del 25 marzo 1953

Articolo unico
Il termine previsto dall'art. 5 della deliberazione della XI Commissione permanente (Lavoro) della Camera dei deputati, per una inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, è fissato alla data di riunione della nuova Camera dei deputati