Legislatura IX
Riferimenti normativi
Legge 1° ottobre 1983, n. 522, Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
Legge 6 aprile 1984, n. 59, Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
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Legge 1° ottobre 1983, n. 522, Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
Art. 1.
Il termine previsto dall'art. 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, già prorogato con le leggi 4 giugno 1982, n. 342, e 28 febbraio 1983, n. 57, è ulteriormente prorogato fino all'8 aprile 1984.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Legge 6 aprile 1984, n. 59, Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
Art. 1.
Il termine previsto dall'art. 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, già prorogato con le leggi 4 giugno 1982, n. 342, 28 febbraio 1983, n. 57, e 1° ottobre 1983, n. 522, è ulteriormente prorogato fino al 15 luglio 1984.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.