Legislatura VIII
Riferimenti normativi
Legge 23 settembre 1981, n. 527, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2
Legge 4 giugno 1982, n. 342, Proroga del termine previsto dall'art. 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2
Legge 28 febbraio 1983, n. 57, Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
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Legge 23 settembre 1981, n. 527, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2
Art. 1.
È istituita una commissione parlamentare di inchiesta per accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza dell'associazione massonica denominata Loggia P2, le finalità perseguite, le attività svolte, i mezzi impiegati per lo svolgimento di dette attività e per la penetrazione negli apparati pubblici e in quelli di interesse pubblico, gli eventuali collegamenti interni ed internazionali, le influenze tentate o esercitate sullo svolgimento di funzioni pubbliche, di interesse pubblico e di attività comunque rilevanti per l'interesse della collettività, nonchè le eventuali deviazioni dall'esercizio delle competenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.
Art. 2.
La commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
Il presidente della commissione è scelto, di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.
La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.
Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
Non è opponibile il segreto d'ufficio.
Parimenti non è opponibile il segreto bancario.
Art. 4.
La commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.
La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.
Art. 5.
La commissione può disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, e di esperti.
Art. 6.
La commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere rese pubbliche e se e quali documenti acquisiti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, a cura della commissione, fermo quanto previsto dall'art. 4.
Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma i componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.
Le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.
Art. 7.
La commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini.
Art. 8.
Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a caricodel bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Art. 9.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Legge 4 giugno 1982, n. 342, Proroga del termine previsto dall'art. 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2
Art. 1.
Il termine previsto dall'art. 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, è prorogato fino all'8 marzo 1983.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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Legge 28 febbraio 1983, n. 57, Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
Art. 1.
Il termine previsto dall'art. 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, già prorogato con la legge 4 giugno 1982, n. 342, è ulteriormente prorogato fino all'8 ottobre 1983.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.