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Legislatura VII

Riferimenti normativi

Legge 16 giugno 1977, n. 357, Inchiesta parlamentare sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali

Legge 24 gennaio 1978, n. 12, Proroga del termine di cui all'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, istitutiva della commissione d'inchiesta sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali

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Legge 16 giugno 1977, n. 357, Inchiesta parlamentare sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali

Art. 1.
È istituita una Commissione d'inchiesta parlamentare per indagare e riferire al Parlamento sulle cause e responsabilità della fuga di sostanze inquinanti verificatasi il 10 luglio 1976 da un reattore installato nello stabilimento della società ICMESA, che ha interessato prevalentemente i comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio, in provincia di Milano.

Art. 2.
La Commissione deve accertare:
a) in base a quale licenza e per quale attività produttiva è stato installato ed ha operato sino al momento dell'incidente lo stabilimento della società ICMESA;
b) quale sia stata la effettiva produzione della ICMESA, a quali committenti e per quale uso destinata;
c) quali siano state le responsabilità, ad ogni livello centrale o locale, relative all'insediamento, alla sicurezza e alla nocività della produzione, ai controlli e ad ogni altra misura indispensabile atta ad evitare le calamità;
d) quali siano state le conseguenze dell'incidente del 10 luglio 1976 sulla salute dei cittadini, sull'ambiente, sul territorio e sull'economia della zona;
e) quali provvedimenti sono stati presi o devono essere adottati per indennizzare i cittadini danneggiati dall'incidente del 10 luglio 1976 e per ottenere dai responsabili dello stesso il risarcimento dei danni.

Art. 3.
La Commissione, sulla base degli accertamenti eseguiti, tenuto conto dello stato attuale degli insediamenti industriali sul territorio nazionale e della normativa vigente, raccoglierà elementi di valutazione sui rischi potenziali derivanti da attività industriali, nella globalità del processo produttivo, al fine di formulare proposte per una più efficace normativa a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, per l'equilibrio dell'ambiente naturale, nonché per assicurare servizi adeguati ed efficaci controlli.

Art. 4.
La Commissione è composta da quindici deputati e quindici senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione elegge nel proprio seno, un presidente, due vicepresidenti e un segretario.
La Commissione si avvale della collaborazione di esperti da essa designati.

Art. 5.
La Commissione decide a maggioranza sulla pubblicità delle singole sedute.

Art. 6.
Entro sei mesi dal suo insediamento la Commissione terminerà i propri lavori e presenterà alle Camere la relazione conclusiva.
Ogni due mesi la Commissione informerà le presidenze della Camera dei deputati e del Senato dello stato dei propri lavori.

Art. 7.
La Commissione procede all'indagine ed agli esami, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione della Repubblica.

Art. 8.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 9.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Legge 24 gennaio 1978, n. 12, Proroga del termine di cui all'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, istitutiva della commissione d'inchiesta sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali

Articolo unico
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, è prorogato di sei mesi con decorrenza dalla scadenza ivi indicata.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.