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Legislatura X

Riferimenti normativi

Deliberazione 1° giugno 1988 della Camera dei Deputati, Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile(delibera istitutiva)
Deliberazione 12 aprile 1990 della Camera dei Deputati, Proroga delle funzioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile, istituita dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° giugno 1988(proroga)

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Deliberazione 1° giugno 1988 della Camera dei Deputati, Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile

Art. 1
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del regolamento della Camera dei deputati, una commissione di inchiesta sulla condizione giovanile.
2. La commissione è costituita da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari ed assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La commissione elegge il presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
4. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2
1. La Commissione deve ultimare i propri lavori entro un anno dall'insediamento, presentando alla Camera una relazione sui risultati delle indagini di cui all'articolo 3, nonché sulle proposte di cui all'articolo 4.
2. In ogni caso la Commissione, entro il primo semestre di attività, dovrà presentare una relazione sul lavoro svolto e sui risultati acquisiti.

Art. 3
1. La commissione accerta le cause generali e le specifiche motivazioni di disagio sociale e culturale relativamente alla condizione giovanile.
2. L'inchiesta dovrà privilegiare i seguenti aspetti:
a) i giovani e la famiglia, anche in relazione al processo formativo ed educativo;
b) i giovani e la scuola: le dimensioni dell'evasione dall'obbligo scolastico; la selezione operata nella scuola dell'obbligo nonché negli istituti di istruzione secondaria superiore; i dati relativi alla frequenza degli istituti di istruzione secondaria superiore; la partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola; la condizione degli studenti universitari;
c) i giovani e il lavoro: le dimensioni, le cause e le caratteristiche della disoccupazione giovanile; il cosiddetto "lavoro nero" e la tutela della sicurezza nonché dei diritti dei giovani lavoratori; le condizioni di lavoro degli apprendisti e dei giovani in contratto di "formazione-lavoro"; la cooperazione giovanile; gli interventi delle amministrazioni pubbliche - statali, regionali e locali - per la promozione dell'occupazione giovanile; il bilancio delle esperienze avviate con la legge 1° giugno 1977, n. 285; la partecipazione sindacale dei giovani lavoratori; le distorsioni e i condizionamenti in violazione del principio della pari dignità e della pari opportunità dei giovani nei confronti dell'accesso al lavoro;
d) i giovani, la salute e lo sport: dati relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, all'informazione ed educazione sanitaria, alla spedalizzazione, alle tossicodipendenze, all'etilismo ed al tabagismo tra i giovani, agli infortuni domestici e dati relativi alla pratica sportiva dei giovani;
e) i giovani e le tossicodipendenze: dati relativi all'informazione ed all'operatività degli strumenti educativi, pubblici e privati, finalizzati al problema delle tossicodipendenze tra i giovani; dati relativi alla diffusione del fenomeno tra i giovani; proposte ed aspettative dei giovani sul problema delle tossicodipendenze;
f) i giovani e la sessualità: dati relativi all'informazione ed all'educazione sessuale, alle pratiche contraccettive, alla frequenza di consultori pubblici o privati, all'interruzione volontaria della gravidanza, al grave problema del genitore singolo, con particolare riguardo alle ragazze madri, in relazione alle varie forme di sostegno loro rivolte dalle strutture pubbliche e private;
g) i giovani e la cultura: dati relativi ad attività culturali extrascolastiche promosse da enti pubblici o privati e dirette esclusivamente o prevalentemente alla fruizione di un pubblico giovanile; dati relativi alla diffusione di pubblicazioni specializzate per giovani, alla diffusione tra i giovani di quotidiani, periodici e libri, alla partecipazione dei giovani a spettacoli teatrali, cinematografici o di altro genere; dati relativi agli scambi culturali con l'estero;
h) i giovani e l'associazionismo: dati relativi all'associazionismo giovanile, politico, culturale, religioso, sportivo, di impegno sociale e di volontariato; le difficoltà e i problemi specifici dell'associazionismo giovanile;
i) i giovani e la giustizia: dati relativi all'attività degli organi di giustizia minorile; le condizioni dei giovani detenuti, condannati ed in attesa di giudizio, e sottoposti a misure di sicurezza; le condizioni dei giovani - imputati, parti lese o testimoni - nel corso del processo; il problema dei maltrattamenti in famiglia; la violenza sessuale e i giovani; i fenomeni di sfruttamento e di violenza sui giovani perpetrati tramite la pornografia;
l) i giovani e gli obblighi di leva: le condizioni di vita e di lavoro dei giovani in servizio militare di leva, con particolare riferimento alla attuazione della legge 24 dicembre 1986, n. 958; le condizioni di vita e di lavoro dei giovani in servizio civile sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
m) i giovani e le istituzioni: l'attività degli assessorati per la condizione giovanile e di analoghi organismi istituiti in ambito regionaleolocale per la promozione di politiche rivolte ai problemi della gioventù; il numero e la qualità di strutture pubbliche di supporto all'associazionismo giovanile anche in relazione alla
presenza di strutture pubbliche inutilizzate;
n) i giovani e il rapporto paritario tra la condizione maschile e la condizione femminile: dati relativi alle condizioni di disparita' quali ancora sussistenti;
o) i giovani e la religione.

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Deliberazione 12 aprile 1990 della Camera dei Deputati, Proroga delle funzioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile, istituita dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° giugno 1988

Art. 1
1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati del 1° giugno 1988, istitutiva della commissione d'inchiesta sulla condizione giovanile, è prorogato al 31 marzo 1991.

Art. 2
1. Le spese per il funzionamento della commissione derivanti dalla proroga prevista dall'art. 1 sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.