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Legislatura X

Regolamento interno

(discusso e approvato nella seduta del 17 ottobre 1989)

Art. 1. Compiti della Commissione.
1. La Commissione esercita i suoi poteri secondo i princìpi e le finalità stabiliti dalla legge 7 aprile 1989, n. 128, e secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2. Norme applicabili.
1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3. Sostituzione del Presidente e dei componenti - Rinnovo della composizione della Commissione.
1. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni dalla Commissione, il Presidente e gli altri componenti la Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 1989, n. 128.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.
3. In caso di rielezione di una o di entrambe le Camere per scadenza del mandato o per anticipato scioglimento, la Commissione continua ad esercitare i suoi poteri fino alla prima riunione della nuova o delle nuove Camere. Successivamente si provvede, secondo le modalità di cui al comma 1, al rinnovo dei componenti la Commissione appartenenti alla Camera o alle Camere disciolte.

Art. 4. Partecipazione alle sedute della Commissione.
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti la segreteria e dei collaboratori di cui all'articolo 4 della legge 7 aprile 1989, n. 128.

Art. 5. Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formulandone l'ordine del giorno; presiede la seduta; convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, dai rappresentanti designati dai Gruppi. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dalla legge 7 aprile 1989, n. 128, e dal presente regolamento.
2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.
3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 6. Funzioni dell'Ufficio di Presidenza.
1. L'Ufficio di Presidenza:
a) propone il programma e il calendario dei lavori della Commissione, indicando i criteri per la formulazione dell'ordine del giorno della seduta;
b) propone alla Commissione la deliberazione delle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione di cui al comma 1 dell'articolo 19;
c) coadiuva il Presidente nell'attuazione delle delibere della Commissione e nell'esame delle questioni che sorgano nel corso dell'attività della Commissione.

Art. 7. Convocazione della Commissione e ordine del giorno della seduta.
1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai componenti la Commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato.
2. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 1.
3. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta.

Art. 8. Numero legale.
1. Il Presidente deve verificare se la Commissione sia in numero legale, quando ciò sia richiesto da tre componenti la Commissione e questa stia per procedere ad una votazione. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.
2. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 9. Deliberazioni della Commissione.
1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale; la richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano.
3. Hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone.

Art. 10. Pubblicità dei lavori.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente a maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Delle sedute della Commissione si redige un processo verbale ed un resoconto con l'indicazione degli argomenti trattati, degli intervenuti nelle discussioni e delle deliberazioni adottate. Il resoconto è pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentaridella Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
3. La pubblicità dei lavori della Commissione è altresì assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico.
4. La stampa ed il pubblico seguono lo svolgimento dei lavori in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
5. La Commissione decide, a maggioranza dei due terzi dei presenti, quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti.
6. Quando la Commissione si riunisce in seduta segreta, si redige soltanto il processo verbale, salvo che la Commissione stabilisca che si rediga altresì il resocondo stenografico a fini esclusivamente interni della Commissione.

Art. 11. Svolgimento dell'inchiesta - Poteri e limitazioni.
1. Il Presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte nonchè raccogliere informazioni da altre autorità amministrative. Può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.
2. Qualora la Commissione proceda alla formazione di gruppi di lavoro, questi sono considerati come articolazioni interne della Commissione medesima, finalizzate allo svolgimento di attività di studio e di ricerca, prive del potere di compiere atti aventi rilevanza esterna.

Art. 12. Audizioni.
1. La Commissione può procedere a libere audizioni.
2. I parlamentari, i membri del Governo, i magistrati sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.
3. Le persone che la Commissione intende ascoltare in libera audizione sono convocate dal Presidente di norma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13. Testimonianze.
1. La Commissione può procedere alla assunzione di testimonianze.
2. Le persone da ascoltare in sede di testimonianza sono convocate dal Presidente con le modalità previste dall'articolo 12 o mediante notifica a mezzo della polizia giudiziaria.
3. Il Presidente della Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica nel caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione senza giustificato motivo della persona convocata.
4. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 14. Norme procedurali relative alle audizioni e alle testimonianze.
1. La Commissione decide caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze. La Commissione può decidere di passare, valutate le circostanze, dalla libera audizione alla testimonianza.
2. Le persone ascoltate, sia con libera audizione che con testimonianza, qualora siano indiziate o imputate in procedimenti penali connessi con la materia oggetto dell'inchiesta, possono essere assistite da un avvocato.
3. Le domande sono rivolte per il tramite del Presidente ovvero dai singoli componenti la Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande dovranno essere predisposte in appositi capitolati e comunicate agli interessati al momento della loro convocazione.
4. Il Presidente decide sull'ammissibilità delle domande.
5. Alle persone ascoltate sarà sottoposto il resoconto stenografico dell'audizione o della deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in allegato al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione.

Art. 15. Denuncia di reati.
1. Se il testimone commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare processo verbale che trasmette all'autorità giudiziaria competente.

Art. 16. Segreto funzionale.
1. I documenti formati a seguito di accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione sono coperti dal segreto funzionale.
2. Di fronte ad eventuali richieste da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale, la Commissione valuterà l'opportunità della loro trasmissione in deroga a quanto disposto nel comma 1 del presente articolo.
3. In ogni caso il Presidente indicherà le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

Art. 17. Archivio della Commissione.
1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità, cura la conservazione dei documenti, adotta, d'intesa con i Presidenti delle Camere, le misure di sicurezza che ritenga opportune.
2. Gli atti depositati in archivio sono consultabili dai Commissari e dai collaboratori della Commissione.
3. Non è consentito estrarre copia di atti e documenti formati dalla Commissione riunita in seduta segreta e di quelli assoggettati a segreto dall'autorità giudiziaria.
4. Gli atti e i documenti formati dalla Commissione riunita in seduta segreta possono essere resi pubblici previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 18. Pubblicazione di atti e documenti.
1. Contestualmente alla deliberazione della relazione conclusiva e di quella propositiva da presentare alle Camere, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.
2. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

Art. 19. Dotazione finanziaria della Commissione.
1. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente.
2. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza, che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 20. Sede e segreteria della Commissione.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.

Art. 21. Collaborazioni.
1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente sottopone all'Ufficio di Presidenza le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.
2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto; svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e, se autorizzati, assistono ai lavori della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogni qual volta sia loro richiesto.
3. Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti, il cui ammontare è fissato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 22. Modifiche al regolamento della Commissione.
1. Ciascun componente la Commissione, ai sensi della legge istitutiva, può proporre modifiche e aggiunte alle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione al Presidente di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta, se positivamente valutata dall'Ufficio di Presidenza, è stampata e distribuita agli altri commissari e posta all'ordine del giorno della Commissione. La proposta è quindi votata secondo le norme e gli articoli 8 e 9 del presente regolamento.