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Legislatura XII

Regolamento interno

 (approvato nella seduta del 20 dicembre 1994)


Titolo I
Disposizione Generale

Art. 1
Compiti della Commissione
1. La commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dagli articoli 2, 3 e seguenti della legge istitutiva, e secondo le norme del presente Regolamento.

Titolo II
Organizzazione della Commissione

Art. 2
Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni della commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 1994, n. 46.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione

Art. 3
Partecipazione alle sedute della Commissione
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori e degli esperti di cui all'articolo 24 e salvo quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 17.

Art. 4
Costituzione della Commissione ed elezione suppletive per l'Ufficio di Presidenza
1. La Commissione elegge al suo interno il Presidente e, in seduta successiva, due Vice Presidente e due Segretari.
2. Fin quando non è stato eletto il Presidente, le sue funzioni sono svolte dal commissario più anziano per età presente alla seduta. Per la elezione del Presidente si seguono le norme del Regolamento del Senato della Repubblica. Fin quando non sono stati eletti i Segretari, le loro funzioni sono svolte dai due commissari più giovani per età present ialla seduta.
3. Per la elezione dei Segretari si applicano le stesse disposizioni valide per la elezione dei Vice Presidenti.
4. Nell'Ufficio di Presidenza deve essere rappresentato il più ampio schieramento di Gruppi parlamentari. Prima di procedere alla elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

Art. 5
Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai due Vice Presiddenti e dai due Segretari.
2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6
Funzioni del Presidente dei Vice Presidenti e dei Segretari
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Dispone le spese di ordinaria amministrazione, Convoca l'Ufficio di presidenza, Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.
2. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la relazione dei resoconti dei lavori.

Art. 7
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza dispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
2. Esamina le questioni, sia di merito, sia processuali che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese - ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione - inerenti all'attività della Commissione.

Titolo III
Svolgimento dei lavori della Commissione

Art. 8
Convocazione della Commissione
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono tampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9
Ordine del giorno delle sedute
1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta salvo, che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Questi argomenti, se la Commissione lo consente, sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 10
Numero legale
1. Per la validità della deliberazione della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11.
2. La sussistenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata, ai sensi del comma precedente, la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11
Deliberazioni della Commissione
1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, salvoi casi in cui sia richiesta una maggioranza speicale. Ai fini del computo della maggioranza sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relativealla redazione ed approvazione delle relazioni. di cui al successivo articolo 21 ovvero per la elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari chiedano la votazione nominale o un quinto dei componenti lo scrutinio segreto.
5. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la domanda si intende ritirata.
6. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12
Pubblicità dei lavori
1. Di norma la pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata mediante la pubblicazione del resoconto sommario.
2. Il Presidente può disporre la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico e l'attivazione del circuito audiovisivo interno.
3. Il tipo di pubblicità da dare ai lavori della Commissione viene deciso dal Presidente. Nel caso in cui la Commissione decida di riunirsi in seduta segreta, ad essa partecipano solo i commissari.
4. La Commissione può vincolare i propri memri al segreto su documenti, notizie e discussioni.
5. Devono in ogni caso essere coperti da segreto di atti o documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, nonchè i documenti pervenuti anonimi alla Commissione.

Art. 13
Norme applicabili
1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al qale appartiene il Presidente della Commissione.

Titolo IV
Modalità procedurali e strumenti operativi dell'inchiesta

Art. 14
Svolgimento dell'inchiesta Poteri e limitazioni
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati.

Art. 15
Attività istruttoria
1. Oltre alle indagini ed agliesami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documetazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni anche mediante libere audizioni.
2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione ovvero nelle ordinarie forme parlamentari previste dal precedente comma 1.
3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.
4. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 16 e la raccolta di informazioni possono essere svolte anche da una delegazione, previa delibera della Commissione.

Art. 16
Esami di testimoni e confronti
1. Il Presidente della Commissione avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunziare la formula del giuramento
2- Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.
4. La Commissione può procedere a confronti fra persone già interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti o circostanze.

Art. 17
Convocazione di testimoni
1. Nello svolgimento di esami testimoniali e di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dallapolizia giudiziaria.
2. Se il testimone regolarmente convocato si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento.
3. Ai testimoni verrà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione, perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di verifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 18
Falsa testimonianza
1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, il Presidente premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente.
2. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 19
Denunzia di reati
1. L'autorità giudiziaria viene altresì informata di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti.
2. Se dal fatto ciene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto viene trasmesso anche ai Presidenti delle due Camere.

Art. 20
Archivio della Commissione

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato.
2. L'archivio è consultabile dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24 e dal personale dell'amministrazione parlamentare adetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione.
3. L'estrazione di copie di atti e documenti è consentita solo per espressa autorizzazione del Presidente della commissione.

Art. 21
Relazioni conclusive
1. La Commissione, completati i suoi lavori, presenta alle Camere, entro la data prevista dalla legge, una relazione con le sue valutazioni conclusive, alla quale vengono allegati gli atti indicati dall'articolo 8 della legge istitutiva della Commissione.
2. La Commissione presenta altresì alle Camere una relazionwe che indichi le possibili modifiche legislative e regolamentari, finalizzate ad assicurare una corretta gestione nonchè più efficaci procedure di controllo nell'uso dei fondi per la cooperazione allo sviluppo.
3. E' ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 22
Conservazione degli ati
1. Tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'inchiestas vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

Titolo V
Disposizioni conclusive

Art. 23
Sede, Segreteria e dotazione finanziaria della Commissione
1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissiosne dispone di una sede e di un personale adeguati, assegnati dai Presidenti delle Camere d'intesa fra loro.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Camera dei Deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.
3. La Commissione dispone di apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24
Collaborazioni esterne
1. La Commissione può avvalersi di collaborazioni specializzte per l'espletamento di attività che richiedano particolari competenze. A tal fine il Presidente, presi gli opportuni contatti con gli interessati, sottopone all'Ufficio di Presidenza le relative delibere. I nominativi dei collaboratori somunicati alla Commissione.
2. I collaboratori di cui al comma 1 si impegnano con giuramento ad osservare il segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficisli delle forze dell'ordine.
4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori esterni.
5. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 25
Modifiche al regolamento della Commissione
1. Ciascun componente la Commissisone può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.
2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.