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Legislatura VII

Riferimenti normativi

Legge 30 marzo 1978, n. 96, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968
Legge 19 marzo 1979, n. 78, Proroga del termine previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968

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Legge 30 marzo 1978, n. 96, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Art. 1.
È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare come gli organi centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici o a partecipazione pubblica che hanno operato per la ricostruzione e la ripresa economica e sociale delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1968 abbiano dato esecuzione alle leggi e alle disposizioni amministrative in materia.

Art. 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
La Commissione può decidere, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, a quali sedute o parte di esse non sia ammesso il pubblico.

Art. 3. La Commissione è composta di 15 deputati e 15 senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4. La relazione della Commissione dovrà essere presentata alla Camera e al Senato entro 6 mesi dalla costituzione della Commissione stessa.
Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'art. 82 della Costituzione.

Art. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Legge 19 marzo 1979, n. 78, Proroga del termine previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Articolo unico.
La scadenza del termine previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 30 marzo 1978, n. 96, è prorogata al 31 dicembre 1979.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.