Legislatura XIV
Regolamento interno
(approvato nella seduta del 24 luglio 2002)
Titolo I
NORME APPLICABILI
Art. 1. (Norme applicabili)
1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e per le finalità stabiliti dalla legge 21 maggio 2002, n. 99, istitutiva della Commissione, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le norme del Regolamento della Camera dei deputati.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE
Art. 2. (Composizione e durata)
1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, dura in carica per il periodo previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della medesima legge e comunque fino alla presentazione della relazione finale al Parlamento.
Art. 3. (Sostituzione dei componenti della Commissione)
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.
Art. 4. (Partecipazione alle sedute della Commissione)
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale amministrativo di cui all'articolo 21 e dei collaboratori di cui all'articolo 22, e salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15.
Art. 5. (Ufficio di Presidenza)
1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.
2. Fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 6, comma 3, 7, commi 1 e 2, 18, comma 1 e 20, il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.
Art. 6. (Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 8. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.
2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Art. 7. (Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)
1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori, anche sulla base delle informazioni ad esso pervenute o comunicate alla Commissione.
2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi di opposizione in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare, ovvero del tempo disponibile nel periodo considerato. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.
Titolo III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Art. 8. (Convocazione della Commissione)
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.
Art. 9. (Numero legale)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10,per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un quarto dei componenti.
2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.
Art. 10. (Deliberazioni della Commissione)
1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 19 ovvero per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge istitutiva, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
Art. 11. (Pubblicità dei lavori)
1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.
2. Le delibere della Commissione vengono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.
3. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.
5. Il Presidente può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Titolo IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA
Art. 12. (Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla medesima formati o acquisiti.
3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza nei casi previsti dai commi 3 e 7 dell'articolo 3 della legge istitutiva.
Art. 13. (Attività istruttoria)
1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sentiti nelle forme dell'audizione libera.
3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali, ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
4. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
Art. 14. (Esame di testimoni e confronti)
1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.
2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.
5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.
Art. 15. (Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)
1. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare sono convocate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento nelle forme previste dal codice di procedura penale.
3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.
Art. 16. (Falsa testimonianza)
1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
Art. 17. (Denuncia di reati)
1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto in ordine a notizie, atti e documenti acquisiti o formati dalla Commissione. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche ai Presidenti delle Camere.
Art. 18. (Archivio della Commissione)
1. Gli atti o i documenti che pervengono alla Commissione sono immediatamente protocollati a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.
3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori della Commissione di cui al successivo articolo 22 e dal personale amministrativo addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o di segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari.
4. Non è consentito ad alcuno estrarre copia degli atti dichiarati segreti ai sensi del precedente comma 1, dei commi 1 e 3 dell'articolo 11 del presente regolamento e dei commi 3 e 7 dell'articolo 3 della legge istitutiva. Non è altresì consentito estrarre copia degli scritti anonimi pervenuti alla Commissione.
Art. 19. (Relazioni al Parlamento)
1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta al Parlamento la relazione finale ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. Ogni volta che la Commissione ritiene di dover riferire al Parlamento, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione, il documento non può essere divulgato.
3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.
Art. 20. (Pubblicazioni di atti e documenti)
1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.
Titolo V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Art. 21. (Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e si avvale di adeguato personale messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.
Art. 22. (Nomine di consulenti ed esperti)
1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi, ai sensi della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi le relative deliberazioni, comunicando i nominativi dei collaboratori alla Commissione.
2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti e notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e su sua autorizzazione assistono ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
3. L'Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori un compenso adeguato all'incarico conferito.
Art. 23. (Modifiche al regolamento della Commissione)
1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.
2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.