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Legislatura XIII

Riferimenti normativi

Legge 20 dicembre 1996, n. 646, Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Legge 25 luglio 1997, n. 243, Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

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Legge 20 dicembre 1996, n. 646, Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, così come prorogato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1997.

Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Legge 25 luglio 1997, n. 243, Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Art. 1.
1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, come da ultimo prorogato dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, è ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura.

Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.