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Legislatura XII

Riferimenti normativi

Deliberazione 12 ottobre 1995 del Senato della Repubblica, Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche

Art. 1. Istituzione e composizione della Commissione
1. Presso il Senato della Repubblica è istituita una Commissione d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche. La Commissione opera per la durata della XII legislatura.
2. La Commissione è composta da ventidue senatori nominati dal Presidente del Senato in modo da garantire la rispondenza proporzionale tra i membri della Commissione stessa e la consistenza
numerica dei gruppi parlamentari.
3. Nella sua prima seduta la Commissione elegge il presidente, il vicepresidente e due segretari.

Art. 2. Poteri della Commissione
1. La Commissione procede nelle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni che sono poste dall'ordinamento giuridico alle attività dell'autorità giudiziaria.

Art. 3. Funzioni della Commissione
1. La Commissione, in riferimento alle indagini da svolgere, ha il compito di:
a) verificare lo stato di attuazione delle normative vigenti da parte della pubblica Amministrazione centrale, dei suoi organi e dai soggetti da essa controllati; delle amministrazioni regionali; delle amministrazioni delle province autonome di Trento e di Bolzano; delle province; dei comuni; dei consorzi di enti locali; dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475; dalle imprese pubbliche e private che gestiscano servizi di smaltimento o qualsiasi attività inerente al ciclo dei rifiuti;
b) verificare la coerenza dei comportamenti e degli atti amministrativi, prodotti dai soggetti di cui alla lettera a) a partire dal 1 gennaio 1990, con la normativa in vigore e con l'interesse pubblico;
c) accertare le eventuali inadempienze nei confronti delle normative in essere da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dello smaltimento dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro aspetti societari, sull'eventuale coinvolgimento in tali attività della malavita organizzata e sull'eventuale presenza di interessi e capitali riferibili ad organizzazioni malavitose nazionali o straniere;
e) riferire sullo stato dei lavori al Senato della Repubblica al termine dei suoi lavori, ogni volta che la situazione lo richieda e comunque almeno ogni tre mesi;
f) proporre soluzioni legislative ed amministrative utili a ricondurre le attività del settore a piena regolarità e trasparenza.
2. Sono attribuiti alla Commissione i medesimi compiti di cui al comma 1 del presente articolo in riferimento alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che comunque costituiscano associazioni a delinquere operanti in attività illecite di qualunque tipo nel settore dei rifiuti.

Art. 4. Audizioni e testimonianze
1. Per le audizioni e testimonianze si applicano, nel rispetto delle competenze dell'autorità giudiziaria, gli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.
3. Agli eventuali obbligati al segreto di Stato, d'ufficio e professionale si applica la normativa vigente in materia.

Art. 5. Accesso ad atti e documenti
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti o documenti relativi a indagini o inchieste parlamentari.
2. Il segreto funzionale cui siano stati assoggettati atti o documenti da parte di altre Commissioni di inchiesta non può essere opposto alla Commissione.
3. La Commissione stabilisce le norme di riservatezza o di segretezza secondo le quali trattare determinati documenti od atti in relazione alle esigenze determinate dallo svolgimento di inchieste o indagini da parte di altri soggetti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari che si trovino nella fase delle indagini preliminari.
4. La Commissione può richiedere atti o documenti utili allo svolgimento dei propri lavori agli organi dell'amministrazione centrale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province, ai comuni, ai consorzi di enti locali, ai consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, alle imprese di qualunque natura che siano interessate allo svolgimento di attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6. Organizzazione interna
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione utilizza personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.