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Legislatura XI

Riferimenti normativi

Deliberazione del Senato della Repubblica del 17 novembre 1992, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro (delibera istitutiva)
Deliberazione del Senato della Repubblica del 10 novembre 1993, Proroga delle funzioni della commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro (proroga)

Deliberazione del Senato della Repubblica del 17 novembre 1992, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro (Doc. XXII, n. 1)

Art. 1
1. È istituita, a norma dell'art. 82 della Costituzione e sulla scorta delle risultanze della commissione già istituita nella X legislatura, una commissione monocamerale d'inchiesta che accerti:
a) se e in quale misura le imprese italiane che hanno avuto finanziamenti o garanzie dalla Banca nazionale del lavoro di Atlanta per operazioni verso l'Iraq abbiano concorso all'attuazione dei progetti di riarmo e dei programmi intesi a realizzare l'autosufficienza tecnologica per fini militari di questo Paese;
b) se soggetti pubblici e privati italiani, eventualmente in accordo con governi stranieri, abbiano consapevolmente agito in modo da assecondare questo programma, con particolare riferimento al traffico di materiali di uso bellico o strategico.

Art. 2
1. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1993, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

Art. 3
1. La commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il presidente della commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, al di fuori dei predetti componenti della commissione.
3. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4
1. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Sono a disposizione della commissione tutti gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni istituita nel corso della X legislatura.

Art. 5
1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

Art. 6
1. Le sedute della commissione sono, di norma, pubbliche a mezzo di trasmissione a circuito chiuso. Il presidente della commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.
2. La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.
3. I componenti la commissione parlamentare di inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.
5. Il Presidente della commissione riferisce al presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 67 del regolamento del Senato.

Art. 7
1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

Art. 8
1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

 

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Deliberazione del Senato della Repubblica del 10 novembre 1993, Proroga delle funzioni della commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione d ei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro

Art. 1
1. All'art. 2 della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 17 novembre 1992, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, le parole: "31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1994".