Legislatura X
Riferimenti normativi
Deliberazione 19 febbraio 1991 del Senato della Repubblica, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni (delibera istitutiva)
Deliberazione 18 dicembre 1991 del Senato della Repubblica (proroga)
Deliberazione 19 febbraio 1991 del Senato della Repubblica, Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni (Doc. XXII, n. 16)
Art. 1.
1. È istituita, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una commissione di inchiesta per accertare le responsabilità dirette ed indirette o comunque riferibili alla gestione della filiale di Atlanta (Stati Uniti d'America) della Banca nazionale del lavoro ed ai fatti ad essa connessi.
2. La commissione dovrà in particolare accertare:
a) la successione degli avvenimenti, la natura delle operazioni e le procedure che hanno portato al costituirsi della rilevante esposizione della Banca nazionale del lavoro verso terzi;
b) quali siano le imprese italiane e straniere che hanno avuto finanziamenti o garanzie per operazioni verso l'Iraq e quali siano stati i beni ed i movimenti finanziari interessati;
c) lo stato di efficienza del sistema complessivo dei controlli bancari nella vicenda della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, anche al fine di fornire elementi per eventuali future normative;
d) se nella predetta vicenda siano ravvisabili elementi di contraddizione o di distorsione messi in atto da parte di soggetti pubblici o privati rispetto alla politica del Governo italiano nelle relazioni con altri Stati e segnatamente con l'Iraq, anche con specifico riferimento al traffico di materiale ad uso bellico o strategico.
Art. 2.
1. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1991, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.
Art. 3.
1. La commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il presidente della commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, al di fuori dei predetti componenti della commissione.
3. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.
Art. 4.
1. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Sono a disposizione della commissione tutti gli atti ed i documenti acquisiti dalla commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, nel corso dei suoi lavori.
Art. 5.
1. Prima dell'inizio dei lavori, la commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
Art. 6.
1. Le sedute della commissione sono, di norma, pubbliche, a mezzo di trasmissione a circuito chiuso. Il presidente della commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.
2. La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.
3. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.
5. Il presidente della commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 67 del regolamento del Senato.
Art. 7.
1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.
Art. 8.
1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
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Deliberazione 18 dicembre 1991 del Senato della Repubblica, Proroga delle funzioni della commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni
Art. 11.
L'art. 2 della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 19 febbraio 1991 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - La commissione dovrà concludere i propri lavori entro il termine della legislatura in corso presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti».