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Legislatura IX

Riferimenti normativi

Deliberazione della Camera dei Deputati del 16 ottobre 1986 (delibera istitutiva)


Deliberazione della Camera dei Deputati del 16 ottobre 1986, con modifiche apportate il 23 ottobre 1986

Art. 1.
È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del regolamento della Camera, una Commissione d'inchiesta per accertare, in relazione ai risultati della lotta al terrorismo in Italia, le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi a partire dal 1969 anche ai fini di una più efficace azione di prevenzione degli attentati terroristici da parte di tutti gli apparati pubblici competenti.

Art. 2.
La Commissione deve presentare relazioni sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.
La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento.

Art. 3.
Il Presidente della Camera procede alla nomina della Commissione, ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento della Camera, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
Il Presidente della Camera provvede altresì alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 4.
Nell'inchiesta che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale non è opponibile il segreto di Stato. In caso di opposizione si applica la procedura prevista dagli articoli 15 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 5.
La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

Art. 6.
I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Art. 7.
La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.