senato.it | archivio storico

Legislatura IX

Riferimenti normativi

Deliberazione della Camera dei Deputati del 29 gennaio 1987, modificata ed integrata con deliberazione 12 marzo 1987

Art. 1*
1. È istituita, a norma dell'art. 141 del regolamento della Camera dei deputati, una commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare l'esistenza, e in caso affermativo le esatte circostanze della formazione, gestione e destinazione, di "fondi neri"dell'IRI ed in particolare, delle societè collegate Italstrade e SCAI a partire dall'inizio degli anni '70.
2. La commissione ha in particolare il compito di accertare:
a) se vi siano stati depositi, e di quale entità, su conti di transitonon contabilizzati, tratti dalle somme destinate al pagamento di commesse svolte dalla SCAI e dall'Italstrade S.p.A.;
b)l'entità, le modalità ed i tempi di costituzione di "fondi neri" - non contabilizzati e non iscritti a bilancio - e la loro movimentazione attraverso libretti di risparmio al portatore presso diverse banche (Mediobanca, Banca nazionale del lavoro, Banca commerciale ed eventuali altre), finanziarie (SPAFID ed eventuali altre) e titoli di Stato (BOT e CCT), nonché le singole erogazioni;
c)quali organi dell'IRI e delle società ad esso collegate siano venuti a conoscenza dell'esistenza di "fondi neri" e, in caso affermativo, da quale data,in quale sede se ne sia discusso e quali decisioni siano state prese in merito.
3. La commissione ha inoltre il compito di accertare se vi siano state deviazioni od omissioni relativamente all'esercizio delle competenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.
4. La commissione ha infine il compito di formulare proposte di interventi, anche legislativi, che valgano a rendere trasparente la gestione degli enti del settore pubblico.

Art. 2
1. La commissione è composta da trentacinque deputati scelti dal Presidente della Camera.
2. La commissione elegge nel suo seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3
1. La commissione deve svolgere l'inchiesta entro quattro mesi dal suo insediamento e presentare la relazione alla Presidenza della Camera entro il mese successivo.

Art. 4
1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti.


*Il corsivo si riferisce alle modificazioni approvate nella seduta del 12 marzo 1987.