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Legislatura XV

Regolamento interno

Regolamento interno
(approvato nella seduta del 6 novembre 2007)

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.
(Norme applicabili).
1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla deliberazione della Camera dei deputati del 25 luglio 2007, di seguito denominata «deliberazione istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 3.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 20 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 21, e salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 14.

Art. 4.
(Ufficio di presidenza).
1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.
2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

Art. 5.
(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).
1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. Convoca l'Ufficio di presidenza. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.
2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 6.
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).
1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori.
2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi di opposizione in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare, ovvero del tempo disponibile nel periodo considerato. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un componente per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti.
3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.
4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche su proposta di singoli componenti della Commissione, può istituire gruppi di lavoro con compiti istruttori.  


TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Convocazione della Commissione).
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.
4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.
5. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8.
(Numero legale).
1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Fatto salvo il caso dell'approvazione delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 19, il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

Art. 9.
(Deliberazioni della Commissione).
1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.
(Pubblicità dei lavori).
1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.
2. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.
3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.
5. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.  


TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 11.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 12.
(Attività istruttoria).
1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 11, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.
3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Art. 13.
(Esame di testimoni e confronti).
1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.
2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 16.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.
5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 14.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).
1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
2. I testimoni di cui all'articolo 13 sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo nelle forme previste dal codice di procedura penale.
3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico delle loro dichiarazioni perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

Art. 15.
(Falsa testimonianza).
1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 16.
(Denuncia di reato).
1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, l'informativa di cui al comma 1 è trasmessa anche al Presidente della Camera.

Art. 17.
(Archivio della Commissione).
1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. La relativa delibera è comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti.
2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. II Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.
4. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 21 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.
5. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 18.
(Relazione al Parlamento).
1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta alla Camera dei deputati la relazione finale ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della deliberazione istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. La Commissione può presentare alla Camera dei deputati, ogni volta che lo ritenga opportuno, relazioni su specifici argomenti oggetto dell'inchiesta.
3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 19.
(Pubblicità di atti e documenti).
1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere resi pubblici nel corso dei suoi lavori.
2. Contestualmente alla presentazione delle relazioni, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta sono resi pubblici.  


TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 20.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 6 della deliberazione istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 6 della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione.

Art. 21.
(Collaborazioni esterne).
1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tal fine, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.
3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 6, della deliberazione istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
4. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può revocare l'incarico affidato ai collaboratori esterni.

Art. 22.
(Modifiche al regolamento della Commissione).
1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

Art. 23.
(Rinvio).
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica il regolamento della Camera, in quanto compatibile.