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Legislatura II

Riferimenti normativi

Legge 25 luglio 1956, n. 860, Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane

Art. 5.
Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'art. 2, sono approvati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di sette deputati e sette senatori. Gli elenchi possono essere revisionati, non prima di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato. [...]

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Art. 21.
Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste al primo comma dell'art. 5, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato [...]