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Legislatura I

Riferimenti normativi

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 18, Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche

Art. 18
Il Governo è delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta di un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche e ad apportarvi le modifiche aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati.