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Legislatura IV

Riferimenti normativi

Legge 27 ottobre 1966, n. 910, Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Art. 58. Semplificazione delle procedure
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette a facilitare e rendere più sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie, riducendo e uniformando i tipi di relazioni da allegare, le documentazioni tecniche e gli altri adempimenti a carico dei richiedenti e stabilendo forme semplificate per l'esecuzione degli accertamenti preventivi e successivi di ufficio. Le norme di cui al comma precedente verranno emanate sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati. Fino all'entrata in vigore delle norme delegate si applicano le vigenti disposizioni di legge.