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Legislatura X

Riferimenti normativi

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

Legge 5 giugno 1989, n. 219, Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della CostituzioneRegolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, nel testo approvato dal Senato della Repubblica il 7 giugno 1989 e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989

Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, nel testo approvato dal Senato della Repubblica il 7 giugno 1989 e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989

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Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

Art. 3*
La deliberazione sulla messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.
Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura. La disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

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Legge 5 Giugno 1989, n. 219, Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione

CAPO II - Norme concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione

Art. 5.
1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
2. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente della Camera cui appartiene.
3. Il comitato dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle indagini promosse d'ufficio.
4. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il comitato procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dall'articolo 1 della presente legge ed osservando le forme ivi previste.

Art. 6
1. Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d'ufficio.

Art. 7
1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il comitato può delegare uno o più dei suoi componenti.
2. Devono in ogni caso essere deliberati dal comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli inquisiti.
3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.
4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente del comitato può adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al comitato. Se il comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
5. I provvedimenti deliberati dal comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.
6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il comitato si avvale della polizia giudiziaria.

Art. 8
1. Il comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il comitato può deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.
2. Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, il comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1, la propria incompetenza. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
3. Qualora il comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma 2, gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorità giudiziaria salvo che sia presentata la richiesta di cui al comma 4.
4. Se è dichiarata l'incompetenza ovvero è disposta l'archiviazione, copia della relativa ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento può chiedere che il comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma 2.
5. In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può disporre, per una sola volta, che il comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi.

Art. 9
1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.
2. Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.
3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.

Art. 10
1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.
2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.

Art. 11
1. Salvo che il comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.
2. Salvo che il comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e documento relativo alle indagini compiute dal comitato stesso fino alla seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento eccettuate le parti private e i testimoni.
3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale.

Art. 12
1. Ai soggetti interessati è dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, qualora non vi abbiano già provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, nonché di presentare istanze e memorie e di produrre documenti.
2. Le facoltà di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di stabilire un termine più ampio.
[...]

Capo IV- Entrata in vigore

Art. 18
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, nel testo approvato dal Senato della Repubblica il 7 giugno 1989 e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989

TITOLO I
DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO DI ACCUSA
[...]

CAPO II
Del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa

Art. 2. Ufficio di Presidenza del Comitato
1. L'ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica o dall'Ufficio di Presidenza della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

Art. 3. Astensione e sostituzione dei componenti del Comitato
1. I componenti del Comitato di cui all'articolo 2 non possono essere ricusati. Essi hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. Nel caso di legittimo impedimento a partecipare alla seduta, il Presidente del Comitato ammette la sostituzione del componente impedito a norma del comma 3.
3. I componenti del Comitato astenutisi a norma del comma 1 e quelli legittimamente impediti a partecipare alla seduta sono sostituiti immediatamente da senatori e da deputati appartenenti al medesimo gruppo parlamentare, tratti dagli elenchi di cui al comma 4.
4. Ai fini delle sostituzioni di cui al comma 3, all'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati formano rispettivamente un elenco di senatori e un elenco di deputati, aventi consistenza numerica pari a quella delle giunte competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

Art. 4. Validità delle deliberazioni. Divieto di astensione dal voto
1. Le deliberazioni del Comitato di cui all'articolo 2 non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. I componenti del Comitato non possono astenersi dal voto.

Art. 5. Segretezza e pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Comitato di cui all'articolo 2 sono ordinariamente segrete. Il Comitato può tuttavia deliberare, di volta in volta, di rendere pubbliche intere sedute o parti di esse, avvalendosi dei mezzi di pubblicità previsti dal regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede.

CAPO III
Dei commissari di accusa

Art. 6. Numero ed elezione dei commissari di accusa
1. Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.
2. Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. I commissari di accusa possono rifiutare la nomina dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

Art. 7. Sostituzione
1. Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari di accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.
2. Nel caso di rifiuto della nomina o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

TITOLO II
DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL PARLAMENTO

CAPO I
Dei poteri del Comitato

Art. 8. Inizio del procedimento d'accusa
1. Il Comitato di cui all'articolo 2 inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, in seguito ad indagini promosse d'ufficio ovvero a rapporto, referto o denuncia ad esso trasmessi a norma dell'articolo 9.

Art. 9. Trasmissione al Comitato dei rapporti, dei referti e delle denunce. Indagini promosse d'ufficio
1. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette al Comitato di cui all'articolo 2 i rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, dandone comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica.
2. NeI caso di indagini promosse d'ufficio dal Comitato il Presidente della Camera dà notizia al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte del Comitato medesimo.
3. Il Comitato può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare notizia alle rispettive Assemblee delle trasmissioni e comunicazioni previste dai commi 1 e 2.

Art. 10. Convocazione del Comitato. Promuovimento d'ufficio delle indagini
1. Il Comitato di cui all'articolo 2 è convocato dal suo Presidente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del comma 1 dell'articolo 9.
2. Il Comitato può deliberare il promuovimento d'ufficio delle indagini, su proposta anche di un solo componente.
3. Il Presidente convoca il Comitato per la deliberazione di cui al comma 2 entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 11. Dichiarazione di incompetenza. Archiviazione
1. Le ordinanze con le quali il Comitato di cui all'articolo 2 dichiara la propria incompetenza perché il reato è diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione ovvero delibera l'archiviazione degli atti del procedimento sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai Presidenti delle due Camere, i quali ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.
2. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune può chiedere che il Comitato presenti la relazione al Parlamento medesimo. La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera di appartenenza dei richiedenti, il quale verifica l'autenticità delle sottoscrizioni.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica trasmette immediatamente al Presidente della Camera dei deputati le richieste a lui presentate.
4. I Presidenti delle due Camere comunicano alle rispettive Assemblee la intervenuta definitività delle dichiarazioni di incompetenza e delle deliberazioni di archiviazione in ordine alle quali non sia stata presentata la richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune.
5. Oltre che alle due Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune è comunicata dal Presidente della Camera dei deputati al Comitato, il quale deve presentare la relazione entro un mese da tale comunicazione.

Art. 12. Relazione del Comitato
1. La relazione del Comitato di cui all'articolo 2 al Parlamento in seduta comune deve contenere l'enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini esperite, le conclusioni.
2. Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata.
3. Il Comitato nomina uno o più relatori per sostenere la discussione dinanzi al Parlamento.
4. La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 13. Commissioni parlamentari di inchiesta
1. Le Commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche per legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di indagine da parte del Comitato di cui all'articolo 2 o per fatti ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività con riferimento ai fatti medesimi e trasmettere gli atti al Comitato non appena ricevano dallo stesso comunicazione dell'inizio delle indagini.
2. Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato d'accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta non può più procedere limitatamente ai fatti per i quali è stata deliberata la messa in stato d'accusa.
3. In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare di inchiesta riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dal Comitato o dal Parlamento.

Art. 14. Integrazione del presente regolamento
1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, il Comitato di cui all'articolo 2 osserva nei propri lavori, nella misura in cui sono applicabili, le disposizioni del regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede.

CAPO II
Della messa in stato di accusa

Art. 15. Convocazione del Parlamento in seduta comune
1. Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, emette l'atto di convocazione del Parlamento in seduta comune entro trenta giorni dalla data della presentazione della relazione da parte del Comitato di cui all'articolo 2 ovvero, nel caso di mancata o tardiva presentazione della relazione, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per il compimento delle indagini o del termine di cui al comma 5 dell'articolo 11.
2. La seduta comune deve avere luogo entro trenta giorni dalla emissione dell'atto di convocazione.

Art. 16. Discussione
1. La discussione inizia con la relazione del Comitato di cui all'articolo 2 seguita dagli interventi degli eventuali relatori di minoranza.
2. Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati.

Art. 17. Supplemento di indagini
1. Qualora il Parlamento abbia deliberato il compimento di un supplemento di indagini, il Comitato di cui all'articolo 2, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

Art. 18. Deliberazioni del Parlamento in seduta comune
1. Prima dell'inizio della discussione generale e fino alla conclusione degli interventi del relatore e degli eventuali relatori di minoranza almeno quaranta componenti del Parlamento in seduta comune possono presentare ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformità dalle conclusioni del Comitato di cui all'articolo 2.
2. Sulle conclusioni del Comitato e sugli ordini del giorno di cui al comma 1 non è consentita la presentazione di emendamenti.
3. Qualora non siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1 e il Comitato abbia proposto che si deliberi l'archiviazione ovvero che si dichiari non doversi procedere, il Parlamento prende atto delle conclusioni del Comitato.
4. Qualora, in difetto della presentazione di ordini del giorno ai sensi del comma 1, sia stata respinta la proposta formulata dal Comitato di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento, si fa luogo a votazione sulla competenza del Parlamento. Ove tale competenza risulti affermata ed altresì nel caso che, sempre in difetto della presentazione di ordini del giorno e comunque in mancanza di altre proposte, sia stata respinta la proposta di dichiarare l'incompetenza del Parlamento o quella di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, il Presidente sospende la seduta per consentire al Comitato di formulare ulteriori conclusioni.
5. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1, sono messe in votazione per prime le proposte di dichiarare l'incompetenza del Parlamento, salvo che non vi siano proposte di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento stesso. Sono quindi messe in votazione le proposte di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa. Nel caso di reiezione delle proposte concernenti la competenza e di quelle intese a disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, non si fa luogo a votazioni sulle proposte di dichiarare non doversi procedere e su quelle di deliberare l'archiviazione, le quali si intendono nell'ordine approvate se non siano state formulate altre proposte. Ove siano formulate proposte di deliberare la messa in stato di accusa, sono infine messe in votazione tali proposte, intendendosi la loro reiezione come deliberazione di non doversi procedere.
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e possono essere disposte per parti separate.
7. La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

Art. 19. Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte costituzionale
1. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione del Comitato di cui all'articolo 2, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e documenti del procedimento. Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del Presidente del Collegio d'accusa previsto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

Art. 20. Divieto di rinvii
1. Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21. Ripartizione delle spese tra le due Camere
1. Le spese per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono ripartite a metà tra le due Camere.

Art. 22. Norme transitorie
1. Nella prima legislatura di applicazione del presente regolamento parlamentare l'Ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 2 è costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati formano gli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 3 e li trasmettono al Presidente del Comitato.

Art. 23. Abrogazione del precedente regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa
1. È abrogato il regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1961 e successivamente modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 7 febbraio 1979 e dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1979.

Art. 24. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento parlamentare entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.


*Sostituisce così l'art. 12 della legge 11 marzo 1953, n. 1.