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Legislatura VII

Riferimenti normativi

Legge 8 gennaio 1979, n. 3, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale

Art. 1

[...]

Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente:

Art. 19-bis.
L'art. 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:
«Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.
I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.
Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.
I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.
Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.
La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti».
In sede di prima applicazione della disposizione del comma precedente la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica provvedono a scegliere rispettivamente un deputato ed un senatore che integrano la commissione di vigilanza già costituita ai sensi del citato art. 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.