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Legislatura I

Riferimenti normativi

Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che approva il testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza

Preambolo

Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia veduto l'art. 1 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, che dà facoltà al nostro governo di raccogliere e coordinare in testo unico, sentita la commissione parlamentare di vigilanza sulla cassa dei depositi e prestiti e il consiglio di stato, le disposizioni contenute nelle varie leggi generali e speciali riguardanti l'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, degli istituti di previdenza e delle altre gestioni affidate alla cassa medesima, nonché le disposizioni contenute nella legge stessa;
veduto l'art. 10 dell'altra legge 18 giugno 1911, n. 543, che dà facoltà di comprendere nel coordinamento del testo unico anche le disposizioni contenute nella legge stessa e in quelle altre che fossero approvate durante la compilazione del testo unico medesimo;
sentita la commissione parlamentare di vigilanza sull'amministrazione della cassa depositi e prestiti, e degli istituti di previdenza;
udito il parere del consiglio di stato;
sentito il consiglio dei ministri;
sulla proposta del ministro, segretario di stato per gli affari del tesoro, di concerto col presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di stato per gli affari dell'interno;
abbiamo decretato e decretiamo:


Articolo unico
È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli istituti di previdenza, visto d'ordine nostro dal presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di stato per gli affari dell'interno e dal ministro segretario di stato per gli affari del tesoro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Annesso A Libro I Dell'amministrazione in generale

Art. 3.
L'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è posta sotto la vigilanza di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati, scelti dalle rispettive camere, di tre consiglieri di stato a nomina del presidente del consiglio di stato e di un consigliere della corte dei conti, eletto dal presidente della medesima. La commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; essa nominerà il suo presidente fra i membri che la compongono. Nell'intervallo delle sessioni e legislature i senatori e di deputati continueranno a far parte della commissione fino a nuova elezione.